LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha introdotto l’obbligo di conseguire l’obiettivo principale di un risparmio energetico pari ad almeno il 32,5 % a livello di Unione entro il 2030.
(2)Il 13 settembre 2023 è stata adottata la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterata una serie di disposizioni introducendone al tempo stesso alcune nuove. Tra le novità vi è l’innalzamento significativo del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda i servizi energetici.
(3)La direttiva (UE) 2023/1791 promuove lo sviluppo dei servizi energetici, in particolare la diffusione dei contratti di rendimento energetico. Si tratta di contratti in cui il fornitore del servizio energetico garantisce che i risparmi energetici siano realizzati entro il periodo contrattuale, mentre il beneficiario del servizio evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare, totalmente o in parte, l’investimento. Questi contratti rafforzano quindi la fiducia del mercato nei confronti degli investimenti nell’efficienza energetica assicurandone l’efficacia. Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia, migliorare l’efficienza energetica del settore industriale, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d’impresa innovativi.
(4)Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire l’articolo 29 della direttiva (UE) 2023/1791 entro l’11 ottobre 2025. Il pieno recepimento e l’effettiva attuazione della direttiva rifusa sull’efficienza energetica sono indispensabili affinché l’UE possa realizzare i suoi obiettivi per il 2030 in materia di efficienza energetica.
(5)Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come recepire e attuare le prescrizioni sui servizi energetici, optando per le modalità che più si confanno alle circostanze nazionali. In questo contesto è raccomandabile interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/1791 in modo concorde, così da contribuire a una lettura uniforme della direttiva in tutti gli Stati membri in sede di elaborazione delle misure di recepimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire nell’ordinamento nazionale le prescrizioni introdotte dall’articolo 29 della direttiva (UE) 2023/1791.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024
Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
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