IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri («obbligo del visto») e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni («esenzione del visto»).
(2)Con regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio (3) la Serbia è stata spostata nell’elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. Tale regolamento escludeva dall’esenzione dal visto i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava).
(3)A seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2023/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che sposta il Kosovo (*1) dall’allegato I, parte 2, all’allegato II, parte 4, del regolamento (UE) 2018/1806, i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba rimangono gli unici cittadini della regione dei Balcani occidentali soggetti all’obbligo del visto.
(4)Al fine di garantire che l’intera regione dei Balcani occidentali sia soggetta allo stesso regime in materia di visti, i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba dovrebbero essere inclusi nel riferimento alla Serbia di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806.
(5)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(6)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
(7)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).
(8)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (11); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806, la voce «Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)](2) » è sostituita dalla seguente:
«Serbia [compresi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (*2)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 18 settembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
Tratto da:
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