LA CORTE,
Visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 48, paragrafo 2, e 57, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di tener conto dell’evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un’applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica.
(2)Quest’applicazione, che si basa attualmente su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password personali, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.
(3)Tenuto conto del successo riscosso da tale applicazione e dei vantaggi che presenta, segnatamente in termini di rapidità degli scambi effettuati in tal modo, la possibilità di depositare o ricevere atti processuali mediante il canale di tale applicazione è stata offerta nel 2018 agli organi giurisdizionali degli Stati membri nonché alle persone che, pur non essendo agenti o avvocati, sono tuttavia autorizzate, in virtù delle norme di procedura nazionali, a rappresentare una parte dinanzi agli organi giurisdizionali del proprio Stato.
(4)Per garantire una buona amministrazione della giustizia – e ai fini esclusivi del trattamento delle cause pregiudiziali – la stessa possibilità deve ora essere offerta anche alle persone autorizzate, in virtù delle medesime norme di procedura nazionali, a stare in giudizio personalmente dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nonché agli organi giurisdizionali degli Stati terzi autorizzati, in base al diritto dell’Unione, a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte.
(5)Inoltre, posto che l’applicazione di cui trattasi costituisce oggi il principale mezzo di comunicazione tra la Corte di giustizia e le parti nelle cause di cui essa è investita, occorre, per garantire maggiore certezza del diritto e trasparenza, elencare in un medesimo articolo l’insieme dei potenziali beneficiari di tale applicazione.
COSÌ DECIDE:
Articolo 1
Definizione
Un’applicazione informatica denominata «e-Curia», comune agli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
Articolo 2
Accesso all’applicazione
L’utilizzo di quest’applicazione presuppone l’apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.
Esso è aperto ai rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto (profilo «rappresentante»), alle persone che agiscono per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato terzo abilitato a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte (profilo «organo giurisdizionale») o, nell’ambito delle cause pregiudiziali, alle persone che, pur non essendo agenti o avvocati, sono autorizzate, in virtù delle norme di procedura nazionali, a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte dinanzi al giudice del rinvio (profilo «persona autorizzata»).
Esso è aperto, in via ulteriore, anche agli assistenti designati nominativamente dal titolare di uno di tali profili (profilo «assistente»).
Articolo 3
Deposito di un atto processuale
Un atto processuale depositato mediante e-Curia è considerato come l’originale di tale atto, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, di una persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale nell’ambito di una causa pregiudiziale, o di una persona che agisce per conto del giudice del rinvio sono stati utilizzati per effettuare il deposito. L’utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell’atto in questione.
Articolo 4
Allegati
L’atto processuale depositato mediante e-Curia dev’essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell’elenco dei medesimi.
Articolo 5
Data e ora del deposito
Il momento in cui un atto processuale si considera depositato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 6, del regolamento di procedura è quello della convalida del deposito di tale atto da parte del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, da parte della persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale nell’ambito di una causa pregiudiziale, o da parte della persona che agisce per conto del giudice del rinvio.
L’ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.
Articolo 6
Notifica degli atti processuali
Gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo e-Curia che, in una causa, rappresentano una parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, o agiscono in nome proprio o di una parte nel procedimento principale o per conto del giudice del rinvio. Anche i loro eventuali assistenti sono destinatari di tali notifiche.
Nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento di procedura, gli atti processuali sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, agli Stati terzi, all’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio nonché alle istituzioni, organi o organismi dell’Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.
Gli atti processuali possono altresì essere notificati secondo le altre modalità di trasmissione previste dal regolamento di procedura se il volume o la natura del documento lo richiedano o qualora l’utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile.
Articolo 7
Data e ora della notifica
I destinatari delle notifiche menzionate nell’articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.
L’atto processuale si considera notificato nel momento in cui il destinatario chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l’atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell’invio del relativo avviso mediante posta elettronica.
Quando la parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto è rappresentato in giudizio da più persone o quando più persone sono autorizzate ad agire per conto di una parte nel procedimento principale o del giudice del rinvio, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata, a prescindere dalla circostanza che l’autore di tale domanda sia il titolare del profilo o uno dei suoi assistenti.
L’ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.
Articolo 8
Condizioni di utilizzo dell’applicazione
Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.
La Corte adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.
L’utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l’uso del suo profilo utente.
Articolo 9
Abrogazione
La presente decisione abroga e sostituisce la decisione della Corte del 16 ottobre 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia (1).
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lussemburgo, 4 settembre 2024
Il Cancelliere
A. CALOT ESCOBAR
Il Presidente
K. LENAERTS
Tratto da:
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