LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/573 istituisce un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra («portale F-Gas»).
(2)Per garantire il corretto funzionamento del portale F-Gas e l’attuazione dei necessari controlli doganali e di vigilanza del mercato, è importante specificare i requisiti per le imprese che devono possedere una registrazione valida nel portale per poter svolgere determinate attività. La Commissione dovrebbe poter richiedere alle imprese informazioni supplementari per garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni incluse nel portale F-Gas.
(3)Per garantire l’attuazione efficace del sistema delle quote e delle licenze, evitare distorsioni del sistema delle quote e prevenire l’elusione e gli abusi delle norme applicabili, le imprese dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni, comprese informazioni sulla loro ubicazione, sulle loro attività commerciali e sul loro status giuridico e finanziario.
(4)Conformemente al regolamento (UE) 2024/573, il portale F-Gas deve essere interconnesso con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito di detto sportello (EU CSW-CERTEX). Le imprese dovrebbero pertanto fornire determinate informazioni per consentire i controlli doganali previsti da detto regolamento.
(5)Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione che chiedono l’assegnazione di quote, utilizzano o trasferiscono quote o autorizzano l’uso di quote da parte di altre imprese o ricevono tali autorizzazioni per uso proprio o per delega ad altre imprese registrate, sono tenute, a norma del regolamento (UE) 2024/573, a designare un rappresentante esclusivo stabilito nell’Unione, sul quale dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni.
(6)Date le diverse caratteristiche delle loro attività, gli organismi di controllo che verificano le comunicazioni di dati trasmesse dalle imprese a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, e dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni specifiche ai fini della registrazione nel portale F-Gas.
(7)Per consentire il corretto funzionamento del portale F-Gas, lo svolgimento dei controlli e la corretta attuazione del sistema delle quote, le imprese dovrebbero garantire che le informazioni da esse fornite siano complete, esatte e aggiornate.
(8)Tenuto conto delle leggi e delle norme nazionali che disciplinano lo stabilimento e l’attività delle imprese, la Commissione necessita dell’assistenza degli Stati membri per valutare la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione nel portale F-Gas. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a cooperare e a scambiare a tal fine informazioni con la Commissione.
(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione (2) stabilisce le regole che assicurano il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, istituito a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014, è opportuno sostituire anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra.
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