LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 (2), (UE) 2023/194 (3) e (UE) 2023/195 (4) del Consiglio.
(2)I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638 (5), (UE) 2024/257 (6) e (UE) 2024/259 (7) del Consiglio.
(3)A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca a esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2023. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2024 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1661 (8) e (UE) 2023/2480 della Commissione (9) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2023 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Conformemente al punto 2 della comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (10) (di seguito gli «orientamenti»), e per garantire che in tali casi sia detratto l’intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2024 e, se del caso, ai contingenti successivi.
(7)Il punto 1 degli orientamenti stabilisce che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca deve essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali (11) e la raccomandazione 22-03 dell’ICCAT per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale (12) stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute a un superamento accertato nel 2022 per lo stock di tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall’ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024. È pertanto opportuno applicare le detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 a motivo del superamento, da parte del Portogallo, dei contingenti BET/ATLANT e SWO/AN05N nel 2022 sui rispettivi contingenti per il 2024. La disposizione di cui alla raccomandazione 22-03 si applica anche al superamento dei limiti annuali di cattura per SWO/AN05N nel 2023, che deve essere detratto dai limiti di cattura annuali per il 2025.
(8)Analogamente, la raccomandazione 19-05 dell’ICCAT, che istituisce un programma di ricostituzione del marlin azzurro (13), prevede che qualsiasi superamento dei limiti annuali di sbarco fissati per il 2023 sia detratto dai limiti di sbarco nel corso del 2025. Pertanto, le detrazioni dovute all’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2023 sullo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT) dovrebbero essere applicate solo nel 2025.
(9)Sulla base dei dati trasmessi dalla Francia, risulta che è stato superato il contingente condiviso per il 2023, pari a 129,840 tonnellate, istituito dal regolamento (UE) 2023/194 e assegnato ad «altri Stati membri» – tra cui la Francia – esclusivamente per le catture accessorie di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N_AMS). Considerando che la Francia ha dichiarato catture pari a 161,053 tonnellate nell’ambito del contingente «Altri Stati membri», è opportuno operare una detrazione dal contingente francese a causa di tale superamento. Tale detrazione dovrebbe essere applicata solo nel 2025 conformemente alla raccomandazione ICCAT 22-03.
(10)Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(11)Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2024 nei regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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