Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2409 della Commissione del 13 settembre 2024 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Hydroflex IPA 70 Biocide» conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012 del PE e del Consiglio.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 20 settembre 2023 la società Hydroflex Group GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Hydroflex IPA 70 Biocide», dei tipi di prodotto 2 e 4, quali descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, con riferimento al biocida singolo «Isopropanol 70 Biocide» (numero di autorizzazione EU-0027707-0022), che appartiene alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family». La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-BX088801-11. La domanda recava anche il numero di autorizzazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 della Commissione (3), con il numero di autorizzazione EU-0027707-0000.

(2)Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «Hydroflex IPA 70 Biocide» è il propan-2-olo, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4.

(3)Il 12 gennaio 2024 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Hydroflex IPA 70 Biocide», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)Nel parere l’Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «Hydroflex IPA 70 Biocide» e il corrispondente biocida singolo «Isopropanol 70 Biocide», che appartiene alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family», sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (5) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «Hydroflex IPA 70 Biocide» soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)Il 4 aprile 2024 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il sommario riveduto delle caratteristiche del biocida «Hydroflex IPA 70 Biocide» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «Hydroflex IPA 70 Biocide».

(7)La data di scadenza dell’autorizzazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza dell’autorizzazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family».

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Hydroflex Group GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso dello stesso biocida singolo «Hydroflex IPA 70 Biocide» con il numero di autorizzazione EU-0032170-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 6 ottobre 2024 al 30 novembre 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
1133
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89281706
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.15.228.171