LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)La sostanza olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente tuttavia l’autorizzazione di «aromatizzanti» per l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’impiego di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
(5)Nel parere del 21 marzo 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton è sicuro a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. Ha inoltre concluso che l’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton è sicuro per i consumatori e per l’ambiente al livello d’uso proposto nei mangimi. Ha concluso che l’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton dovrebbe essere considerato irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha altresì concluso che, dato che le oleoresine di pino e i relativi preparati sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e la funzione dell’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(7)La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per l’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta degli additivi per mangimi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele in questione.
(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1.L’additivo per mangimi olio essenziale bianco di pino ottenuto da Pinus pinaster Aiton, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 3 ottobre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 3 ottobre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 3 ottobre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 3 ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 3 ottobre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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