LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all’insorgere di un focolaio, confermato il 4 settembre 2024, di detta malattia negli ovini e nei caprini nella regione di Yambol e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui a tale regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.
(5)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, comprendente zone di protezione e di sorveglianza.
(6)Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
(7)Di conseguenza, è opportuno che le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria figurino nell’allegato della presente decisione, che sia fissata la durata di tale regionalizzazione e che siano limitati i movimenti di animali. La durata di tale regionalizzazione dovrebbe tenere conto dei periodi minimi per l’applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Bulgaria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(9)Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone.
(10)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Bulgaria provvede affinché:
a)sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c)le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 4 ottobre 2024.
Articolo 3
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2024
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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