LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
(2)Con decisione di esecuzione C(2022) 2764 final – Richiesta di normazione M/582 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare norme armonizzate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018della Commissione (4) e del regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione (5).
(3)Sulla base della decisione di esecuzione C(2022) 2764 final, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN ISO 23953-2:2023 relativa alla classificazione, ai requisiti e alle condizioni di prova per i mobili refrigerati per esposizione e vendita.
(4)La Commissione ha valutato, di concerto con il CEN, se la norma armonizzata EN ISO 23953-2:2023 fosse conforme alla richiesta M/582.
(5)La norma EN ISO 23953-2:2023 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/2018 e nel regolamento (UE) 2019/2024. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018, che figura nell’allegato I della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il riferimento della norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2019/2024, che figura nell’allegato II della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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