IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 settembre 2017 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica del Kirghizistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.
(2)Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra («accordo») si sono conclusi con successo con la sigla dell’accordo il 6 luglio 2019.
(3)È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
(4)È opportuno che l’accordo sia applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(5)La firma dell’accordo a nome dell’Unione e l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente al trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(6)Si rammenta che i principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione alle Nazioni Unite,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (1), con riserva della conclusione di detto accordo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 318 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate provvisoriamente tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a)titolo I;
b)titolo II: articoli 3, 4, 6 e 9;
c)titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;
d)titolo IV, eccetto gli articoli 26, 81, 82, 84 e 89, nella misura in cui tali articoli riguardano gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale;
e)titolo V: articoli da 254 a 257, articolo 258 (eccetto la lettera d)], articolo 259, articolo 260 (eccetto il paragrafo 1, lettere a), c) e f)] e articoli 261, 277 e 278;
f)titolo VI: articoli da 304 a 309;
g)titolo VII, eccetto l’articolo 319, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo;
h)gli allegati;
i)il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Articolo 4
Qualora uno Stato membro o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione all’ONU, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tale Stato membro o l’alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del consiglio di cooperazione a norma dell’articolo 316, paragrafo 4, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. VERLINDEN
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