LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi, affinché consentano di conseguire lo scopo per il quale sono stati introdotti e al fine di limitare gli oneri amministrativi.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) determina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli obblighi imposti agli Stati membri in relazione alla notifica alla Commissione di informazioni e documenti pertinenti. Tale regolamento di esecuzione contiene una serie di obblighi di comunicazione nel settore della trasparenza dei mercati agroalimentari, che dovrebbero pertanto essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030» (3).
(3)Garantire la qualità dei dati raccolti e diffusi è fondamentale per monitorare e assicurare un’adeguata trasparenza del mercato. Gli Stati membri sono quindi tenuti a notificare alla Commissione i dati necessari a perseguire tali finalità.
(4)Sebbene spetti agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate alla Commissione siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete, la Commissione deve avvalersi delle sue competenze settoriali per determinare quali dati siano da pubblicare, in quale forma o a quale livello di aggregazione.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione (4), che ha introdotto nuovi obblighi di notifica per gli Stati membri al fine di migliorare la raccolta dei dati statistici necessari per l’analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo la filiera agricola e alimentare, al fine di aiutare gli operatori economici e le autorità pubbliche a compiere scelte più informate.
(6)A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/791 della Commissione (5), che ha introdotto nuovi obblighi di notifica per gli Stati membri per quanto riguarda i livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso, compresi la produzione e i livelli delle scorte di sementi certificate.
(7)Dopo oltre tre anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746, e dopo un anno e mezzo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/791, sembra che alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 debbano essere chiarite o adattate per migliorare la qualità dei dati raccolti e l’efficienza del processo di raccolta dei dati.
(8)La pubblicazione dei dati sulla produzione di zucchero dell’Unione a livello di Stato membro per tutti gli Stati membri, compresi quelli con meno di tre operatori economici, aumenterebbe la trasparenza del mercato consentendo agli agricoltori, compresi i bieticoltori, l’accesso alle informazioni necessarie per interpretare meglio i segnali del mercato e far fronte alla maggiore volatilità del mercato. Ridurrebbe inoltre le asimmetrie informative e migliorerebbe la posizione di questi agricoltori nel contesto dei negoziati sui contratti di fornitura con i produttori di zucchero. Per evitare rischi in termini di riservatezza dei dati e di distorsione della concorrenza, in particolare il rischio di collusione tra operatori economici, i dati relativi alla produzione dovrebbero essere pubblicati dopo l’adozione delle decisioni pertinenti sui livelli di produzione per la campagna di commercializzazione successiva.
(9)È opportuno chiarire i termini entro i quali gli Stati membri devono notificare le metodologie utilizzate per determinare le informazioni fornite.
(10)La raccolta dei prezzi di acquisto al dettaglio si è rivelata difficile per un numero notevole di Stati membri. Sebbene le informazioni restino pertinenti, in particolare nel contesto delle recenti proteste degli agricoltori e delle discussioni sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, le notifiche mensili dovrebbero essere sufficienti ai fini del monitoraggio dei prezzi. Le notifiche settimanali obbligatorie per alcuni prodotti dovrebbero pertanto essere trasformate in notifiche mensili, armonizzando in tal modo la periodicità delle notifiche per tutti i prezzi di acquisto al dettaglio. Se lo desiderano, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire informazioni supplementari sotto forma di prezzi di acquisto settimanali.
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