LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (2) («regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
1.MISURE IN VIGORE
(1)Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).
(2)Nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento iniziale («inchiesta iniziale») è stato applicato il campionamento per esaminare i produttori esportatori della Cina in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(3)Per i produttori esportatori della Cina inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale dell’86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della Cina che non si erano manifestate o non avevano collaborato all’inchiesta iniziale.
(4)A norma dell’articolo 2 del regolamento iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della Cina fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»);
b)non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Cina soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»);
c)ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).
2.DOMANDA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5)Il 25 settembre 2023 la società Suzhou DTFLOCK Precision Fastener Co., Ltd. («richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della Cina che hanno collaborato non incluse nel campione, affermando di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («domanda»).
(6)Al fine di determinare se il richiedente rispettasse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova a dimostrazione del rispetto di tali condizioni. Parallelamente, la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla domanda del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute, non ha presentato osservazioni in merito alla conformità del richiedente alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
(7)Dopo aver analizzato la risposta del richiedente al questionario, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. Dopo aver analizzato gli ulteriori elementi di prova, la Commissione ha consultato la banca dati online Orbis (3), nonché banche dati cinesi quali Quichacha (4) e Aliyun (5), per ottenere informazioni sulla società, verificando in modo incrociato tutte le informazioni disponibili con quelle disponibili al pubblico su Internet.
(8)Infine, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza con il richiedente nei giorni 23 e 24 aprile 2024. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente rispettasse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
3.ANALISI DELLA DOMANDA
(9)Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha constatato che il richiedente è stato costituito nel 2015, ha ottenuto una licenza di esportazione nello stesso anno e ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione nel 2021.
(10)La Commissione ha verificato tutte le operazioni di esportazione durante il periodo dell’inchiesta iniziale e non ha riscontrato elementi di prova delle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione prima del 2021. Nello specifico, il registro delle vendite del richiedente non conteneva registrazioni di operazioni di esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, mentre i registri del richiedente per tale periodo erano in linea con i rendiconti finanziari della società.
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