Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2209 della Commissione del 5 settembre 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1423.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 luglio 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423 (2), la Commissione ha rilasciato alla società Ecolab Deutschland GmbH un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» con il numero di autorizzazione EU-0024303-0000.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (3) stabilisce norme procedurali per le diverse categorie di modifiche di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Al ricevimento di un parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») in merito alla domanda di un titolare di un’autorizzazione dell’Unione che vuole modificare le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione, la Commissione deve decidere se le condizioni di cui all’articolo 19 o, se pertinente, all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono ancora soddisfatte e se i termini e le condizioni dell’autorizzazione devono essere modificati.

(3)Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 28 settembre 2022 Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all’Agenzia una notifica in merito a modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» di cui al titolo 1 dell’allegato di tale regolamento. Ecolab Deutschland GmbH ha proposto l’aggiunta di denominazioni commerciali per cinque biocidi della famiglia, l’aggiunta di quattro fabbricanti dei biocidi e una modifica dei dettagli amministrativi di due dei fabbricanti dei biocidi. La notifica è stata iscritta nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-RU080137-08.

(4)Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 13 ottobre 2022 Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all’Agenzia una domanda di modifica minore dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» di cui al titolo 2 dell’allegato di tale regolamento. Ecolab Deutschland GmbH ha chiesto di estendere la durata di conservazione da 6 mesi a 18 mesi per i prodotti nel meta sommario delle caratteristiche del biocida (SPC) 8. La domanda è stata iscritta nel registro con il numero BC-SX080682-96.

(5)Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 5 dicembre 2022 Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all’Agenzia un’ulteriore domanda di modifica minore dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1». In tale domanda Ecolab Deutschland GmbH ha chiesto l’aggiunta di diversi materiali e dimensioni dell’imballaggio per i prodotti nei meta SPC 1, 5 e 11, l’aggiunta di nuovo materiale delle salviette per i prodotti nel meta SPC 1 e la rimozione di un materiale dell’imballaggio per i prodotti nel meta SPC 1. La domanda è stata iscritta nel registro con il numero BC-SR082474-07.

(6)Il 4 novembre 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) in merito alle modifiche amministrative notificate, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, unitamente a una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida. Nel parere si conclude che le modifiche dell’autorizzazione esistente richieste dal titolare dell’autorizzazione rientrano nella categoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, dopo l’attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all’articolo 19 di detto regolamento sono ancora soddisfatte.

(7)L’11 ottobre 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del comitato sui biocidi (5) in merito alle due domande di modifiche minori, conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, unitamente a una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida e a una revisione della relazione di valutazione. In entrambi i pareri si conclude che, dopo l’attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono ancora soddisfatte.

(8)Il 10 novembre 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione la revisione del sommario delle caratteristiche del biocida dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, contenente tutte le modifiche amministrative e minori notificate e richieste, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, e all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

(9)La Commissione concorda con i pareri dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno modificare l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Hydrogen Peroxide Family 1» al fine di introdurvi le modifiche amministrative e minori richieste dalla società Ecolab Deutschland GmbH.

(10)Fatta eccezione per le modifiche amministrative e minori, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida per la «Hydrogen Peroxide Family 1» di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423 restano invariate.

(11)Ai fini di maggiore chiarezza e per agevolare l’accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata definitiva del sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi che deve essere pubblicata dall’Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1423 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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