LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)La sostanza 4-metil-5-viniltiazolo è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione del 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente tuttavia l’autorizzazione di «aromatizzanti» per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all’acqua di abbeveraggio per il 4-metil-5-viniltiazolo.
(5)Nel parere del 12 maggio 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il 4-metil-5-viniltiazolo è sicuro a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. Ha inoltre concluso che il 4-metil-5-viniltiazolo è sicuro per i consumatori e per l’ambiente al livello d’uso proposto nei mangimi. Ha concluso poi che il 4-metil-5-viniltiazolo dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie, nonché un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Poiché l’additivo in questione è utilizzato nei prodotti alimentari come aromatizzante e la sua funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non sono necessarie ulteriori dimostrazioni della sua efficacia. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il 4-metil-5-viniltiazolo soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(7)La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per il 4-metil-5-viniltiazolo. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta dell’additivo per mangimi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele in questione.
(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del 4-metil-5-viniltiazolo, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
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