Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2384 della Commissione del 9 settembre 2024 che avvia un riesame di un soggetto esentato a norma del Regolamento (CE) n. 88/97 e che sottopone a registrazione le importazioni del soggetto esentato.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (3),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4) («regolamento di esenzione»), in particolare l’articolo 9,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.APERTURA D’UFFICIO

(1)La Commissione europea («Commissione») ha deciso di propria iniziativa, a norma dell’articolo 9 del regolamento di esenzione, di verificare se la società finlandese Solo International Oy («soggetto sotto riesame»), che beneficia attualmente di un’autorizzazione di esenzione dai dazi antidumping sulle sue importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, stia rispettando i suoi obblighi previsti dall’articolo 8 del regolamento di esenzione o stia rilasciando dichiarazioni false in dogana, e di sottoporre a registrazione le sue importazioni (codice addizionale TARIC B940) a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(2)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da parti essenziali di biciclette quali definite nel regolamento (CE) n. 71/97 dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940).

3.MISURE IN VIGORE

(3)Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 71/97 ed estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45.

(4)In conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione (5), quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione (6), le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy con il codice addizionale TARIC B940 sono esentate dal pagamento del dazio antidumping.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(5)La Commissione dispone di informazioni in base alle quali è possibile che il soggetto sotto riesame abbia violato i propri obblighi in quanto soggetto esentato. Vi sono indicazioni del fatto che le parti essenziali di biciclette importate dal soggetto sotto riesame possono non essere state utilizzate in operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato e che tali importazioni possono essere state classificate erroneamente a fini doganali.

5.PROCEDURA

5.1. Apertura

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione avvia un riesame a norma dell’articolo 9 del regolamento di esenzione al fine di stabilire se l’esenzione concessa a Solo International Oy debba essere revocata e di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto del riesame conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.2.Registrazione delle importazioni

(7)A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, a partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, si applichino i dazi antidumping del 48,5 % istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. Quanto sopra lascia impregiudicate ulteriori obbligazioni doganali che possono emergere dalle risultanze della presente inchiesta.

5.3.Periodo dell’inchiesta di riesame

(8)L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»).

5.4.Società oggetto dell’inchiesta

(9)Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al soggetto sotto riesame. La risposta al questionario deve essere presentata entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

(10)Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione può anche richiedere informazioni e assistenza alle autorità doganali.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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