Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2382 della Commissione del 9 settembre 2024 che modifica il Reg. d’Es. (UE) 2022/1195 per quanto riguarda il modello per le indagini sull’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione (2) istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival («organismo nocivo specificato») e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione. Tale regolamento è succeduto alla direttiva 69/464/CEE del Consiglio (3), che è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(2)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195, le autorità competenti sono tenute a designare un sito di produzione quale infestato dall’organismo nocivo specificato se la presenza dell’organismo nocivo specificato in tale sito è stata ufficialmente confermata dalle prove di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione.

(3)Sussistono dubbi circa il fatto che le zone che sono state delimitate dalle autorità competenti in quanto parcelle contaminate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1o gennaio 2022 debbano anche essere considerate designate quali siti di produzione infestati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. Al fine di garantire la massima protezione possibile del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, tali parcelle dovrebbero essere soggette alle stesse prescrizioni dei siti di produzione infestati designati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. Per questo motivo l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe chiarire che le parcelle delimitate in quanto contaminate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1o gennaio 2022 dovrebbero anche essere considerate designate quali siti di produzione infestati.

(4)Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo effettuate durante l’anno precedente. Essi sono tenuti a comunicare tali risultati conformemente al modello di cui all’allegato II di detto regolamento di esecuzione.

(5)Risulta più pratico fare riferimento nel modello alle dimensioni della zona infestata nell’anno oggetto della comunicazione e in quello precedente, piuttosto che a quelle dell’area delimitata, in quanto la zona infestata è quella che richiede la comunicazione dei risultati più dettagliata. In aggiunta, comunicare dati sui campioni per l’ispezione visiva dei tuberi e dettagli sulla metodologia utilizzata nelle prove di laboratorio non fornisce informazioni degne di nota ai fini dell’indagine. Le rispettive colonne andrebbero pertanto rimosse dal modello per le indagini.

(6)È inoltre necessario chiarire nella prima frase dell’allegato II che il modello deve presentare i risultati delle indagini effettuate durante l’anno civile precedente l’anno della comunicazione.

(7)L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 stabilisce le condizioni per la revoca delle misure di cui all’articolo 9 di detto regolamento.

(8)Al fine di garantire con il massimo livello possibile di certezza l’eliminazione del rispettivo rischio fitosanitario è inoltre necessario aggiungere nell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 che, se la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo nel caso in cui non siano stati rilevati segni di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato in campioni di terreno prelevati ricorrendo allo schema da utilizzare per ottenere il terreno per le prove di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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