IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (TCT) (1) è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2019.
(2)Il comitato direttivo regionale della Comunità dei traspoerti («comitato direttivo»), istituito dal TCT, è responsabile della gestione del TCT e ne garantisce la corretta attuazione. A norma dell’articolo 35 TCT, il comitato direttivo deve adottare decisioni in cui specifica la procedura per l’attuazione del bilancio.
(3)Il comitato direttivo dovrebbe adottare una decisione sull’introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest’ultima («decisione prevista»). Le norme di cui alla decisione prevista sostituiranno i regolamenti adottati a norma delle decisioni n. 2020/05 (3) e n. 2021/02 (4) del comitato direttivo.
(4)La decisione prevista è necessaria per il buon funzionamento del segretariato permanente e degli organismi. Poiché la decisione prevista sarà vincolante per l’Unione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo per quanto riguarda la sua adozione.
(5)La posizione dell’Unione in sede di comitato direttivo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») in merito all’introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest’ultima, che sostituirà i regolamenti adottati a norma delle decisioni n. 2020/05 e n. 2021/02 del comitato direttivo, si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.
2.I rappresentanti dell’Unione nel comitato direttivo possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2023
Per il Consiglio
La presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
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