L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 3 del protocollo 1,
visto l’atto di cui all’allegato I, capo I, parte 1.1, punto 13, dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»),
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («regolamento (UE) 2016/429») (1), quale modificato e adattato all’accordo SEE tramite gli adattamenti specifici e settoriali di cui all’allegato I dello stesso accordo, in particolare l’articolo 226, l’articolo 266, paragrafo 2, e l’articolo 270, paragrafo 2,
quale adattato all’accordo SEE dal protocollo 1, punto 4, lettera d), dello stesso accordo,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’articolo 226, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che la Norvegia e l’Islanda possono adottare misure nazionali per prevenire l’introduzione, o lottare contro la diffusione, di una malattia diversa da una delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, qualora tale malattia comporti un rischio significativo per la salute degli animali acquatici nello Stato SEE in questione. Le malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 comprendono le malattie degli animali acquatici non incluse in nessuna delle categorie di malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1 («malattie non elencate»).
(2)I paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 226 dello stesso regolamento prevedono che la Norvegia e l’Islanda notifichino in anticipo all’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») eventuali misure nazionali proposte e che l’Autorità approvi tali misure solo qualora sia necessario stabilire restrizioni ai movimenti tra la Norvegia o l’Islanda e altri Stati SEE per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione della malattia in questione, tenuto conto dell’incidenza globale sul SEE della malattia in questione e delle misure adottate.
(3)Le misure norvegesi o islandesi approvate a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero applicarsi solo finché resteranno adeguate e necessarie a prevenire l’introduzione delle malattie in questione o a lottare contro la loro diffusione nel paese interessato.
(4)I programmi di eradicazione approvati a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero portare a un miglioramento della situazione della malattia in un periodo di tempo ragionevole. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione approvato a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 non dovrebbe pertanto superare sei anni a partire dalla data di approvazione iniziale da parte dell’Autorità. Tale periodo massimo di applicazione è stabilito per concedere un periodo di tempo adeguato entro il quale un programma di eradicazione può essere completato, evitando nel contempo perturbazioni sproporzionate e durature dei movimenti di animali acquatici all’interno del SEE.
(5)La decisione n. 203/21/COL dell’Autorità, del 16 luglio 2021 («decisione n. 203/21/COL») stabilisce, negli allegati I e II, gli elenchi delle zone della Norvegia e dell’Islanda considerate indenni da determinate malattie non elencate che colpiscono gli animali acquatici, o che sono sottoposte a un programma di eradicazione per tali malattie.
(6)La Norvegia ha informato l’Autorità che i bacini idrografici di Skibotnelva, Signdalselva e Kitdalselva nella regione di Tromsø, e di Leirelva, Ranelva, Drevja, Fusta, Vefsna, Hundåla, Halsanelva, Hestdalselva, Dagsvikelva e Nylandselva nella regione del Nordland (regioni che hanno approvato programmi di eradicazione per il Gyrodactylus salaris e figurano nell’elenco di cui all’allegato II della decisione n. 203/21/COL) hanno completato con successo il programma di eradicazione e sono stati dichiarati indenni da malattia. Conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 l’Autorità ha valutato le informazioni fornite dalla Norvegia e ha accertato che le zone in questione possono essere considerate indenni da Gyrodactylus salaris.
(7)La Norvegia ha informato l’Autorità che nel 2023 è stata confermata la presenza di Gyrodactylus salaris nel novellame di salmone del fiume Gylelva nelle regioni di Møre e Romsdal e negli avannotti di salmone del fiume Ebbestadelva nella regione di Buskerud. La Norvegia ha pertanto aggiornato il programma di eradicazione per includervi questi bacini idrografici. Conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 l’Autorità ha valutato le informazioni fornite dalla Norvegia e ha accertato che le misure adottate sono necessarie e idonee a controllare la diffusione della malattia.
(8)Le misure nazionali adottate dalla Norvegia sono dunque approvate dall’Autorità a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione delegata n. 203/21/COL contenente l’elenco delle zone della Norvegia e dell’Islanda che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie che colpiscono gli animali acquatici e per le quali sono approvate le misure nazionali di cui all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
(9)Il 24 aprile 2024 l’Autorità, con decisione delegata n. 065/24/COL (documento n. 1414369), ha debitamente presentato al comitato veterinario e fitosanitario EFTA il progetto di decisione a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, e dell’articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il 29 aprile 2024 il comitato veterinario e fitosanitario EFTA ha espresso parere positivo sul progetto di decisione. Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 203/21/COL è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
La versione consolidata della decisione n. 203/21/COL è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Articolo 3
L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2024.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL:
Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio responsabile
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi
Tratto da:
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Foto:
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