LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
(4)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2167 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Germania, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri.
(5)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi anche sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(6)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2167 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Germania, Italia, Lettonia e Polonia.
(7)A seguito dei suddetti recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Germania, Italia, Lettonia e Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana. L'articolo 7 del medesimo regolamento stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III o delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione del rischio in vigore in detti Stati membri. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
(8)Nell'agosto 2024 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle regioni Piemonte e Lombardia in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato I, ma nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Per istituire zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti e garantire la continuità territoriale, conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento di esecuzione, tali aree dell'Italia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni III in tale allegato e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
(9)Nell'agosto 2024 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Valka in Lettonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lettonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
(10)Nell'agosto 2024 sono stati anche rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle regioni Grande Polonia e Pomerania occidentale in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.
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