Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/2172 della Commissione del 20 agosto 2024 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/2447.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/1948 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Germania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Successivamente alla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1948, la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nel dipartimento Ille-et-Vilaine.

(7)Anche la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nel Land di Meclemburgo-Pomerania anteriore.

(8)Inoltre, il Portogallo ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti volatili in cattività, situato nel distretto di Viana do Castelo.

(9)Le autorità competenti di Francia, Germania e Portogallo hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(10)La Commissione, in collaborazione con Francia, Germania e Portogallo, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Francia, Germania e Portogallo si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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