LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b),
dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (UE) 2024/1392 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra e ha disposto che i prodotti oggetto di tali contingenti siano ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale.
(2)L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 prevede una misura di salvaguardia automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele che deve essere attivata se i volumi cumulativi delle importazioni di uno o più di tali prodotti avvenute dal 1o gennaio 2024 in uno specifico periodo raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.
(3)I volumi cumulativi delle importazioni di miele dal 1o gennaio 2024 hanno raggiunto la corrispondente media aritmetica di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, che è superiore al volume del contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Il contingente tariffario sospeso recante il numero d’ordine 09.6701 dovrebbe essere pertanto reintrodotto a partire da ora e fino al 31 dicembre 2024 e un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica dovrebbe essere introdotto a partire dal 1o gennaio 2025.
(4)Il contingente tariffario di cui all’allegato del presente regolamento dovrebbe essere gestito sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica del miele conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2).
(5)A norma dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392, il quantitativo importato durante l’anno civile 2024 dovrebbe essere preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6701 fino al 31 dicembre 2024.
(6)Per poter agire nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Poiché il regolamento (UE) 2024/1392 si applica fino al 5 giugno 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino alla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6701, sospeso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotto fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
Il contingente tariffario stabilito nell’allegato è introdotto a partire dal 1o gennaio 2025 a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392 e si applica entro i limiti quantitativi fissati in tale allegato per quanto riguarda i prodotti in esso elencati.
Articolo 3
Il contingente tariffario di cui all’allegato è gestito dall’Unione in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica del miele, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Per beneficiare del contingente tariffario stabilito nell’allegato, i prodotti devono essere conformi alle norme di origine dei prodotti di cui al protocollo I dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 5 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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