IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde (1) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio (2), è entrato in vigore il 30 marzo 2007. Il protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, è giunto a scadenza il 19 maggio 2024.
(2)Il 19 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Cabo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»).
(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo. A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 aprile 2024.
(4)Scopo del protocollo è permettere ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca di Cabo Verde e consentire all’Unione e a Cabo Verde di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Cabo Verde. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(5)Il protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di Cabo Verde, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico.
(6)È pertanto opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(7)Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca di Cabo Verde e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività.
(8)È pertanto opportuno che il protocollo si applichi a titolo provvisorio a decorrere dalla data di tale firma.
(9)In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.
(10)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso il suo parere il 5 luglio 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma del protocollo (2024-2029) di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde («protocollo»), fatta salva la sua conclusione (4).
Articolo 2
La Commissione assicura la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
Conformemente all’articolo 17 del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore, quest’ultimo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY I.
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