IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
(2)A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti e in considerazione della gravità della situazione nella Repubblica democratica del Congo, il Consiglio ritiene che nove persone e un’entità debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
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Istockphoto (by Getty Images)
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