IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 16 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 (2), che stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
(2)Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove possibile in concreto, la motivazione del loro inserimento nell’elenco.
(3)Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
(4)Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status a livello nazionale delle persone ed entità inserite nell’elenco.
(5)Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere cancellata dall’elenco. Allo stesso tempo, il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3), hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle altre persone, degli altri gruppi e delle altre entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha concluso che le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 dovrebbero continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità contemplati dalla posizione comune 2001/931/PESC.
(6)Il Consiglio ha stabilito altresì che le autorità competenti a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato una decisione nei confronti di un altro gruppo che è stato coinvolto in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha concluso che le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune dovrebbero applicarsi a tale gruppo.
(7)È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione 2024/329,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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