LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per i piloti coinvolti nell'esercizio di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.
(2)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo.
(3)Conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 1178/2011 deve essere adeguato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di aeromobili a motore complessi inclusa nel regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
(4)Per quanto riguarda i velivoli monomotore, il regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe essere modificato per tenere conto degli ultimi sviluppi tecnici e per prendere in considerazione progettazioni future, come i motori elettrici e le progettazioni di motori ibridi, costituiti da componenti sia termici che elettrici.
(5)Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe inoltre essere modificato per chiarirne e aggiornarne le disposizioni, sulla base delle questioni portate all'attenzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea dai suoi organi consultivi, emerse durante le attività di sostegno al monitoraggio e all'attuazione o individuate come problematiche specifiche riguardanti l'aviazione generale o la certificazione aeromedica.
(6)La semplificazione dei requisiti per il rinnovo dei privilegi di un'abilitazione al volo in montagna dovrebbe essere accompagnata dall'adozione di disposizioni transitorie adeguate al fine di garantire una transizione agevole dagli attuali requisiti applicabili a quelli futuri.
(7)È opportuno rivedere le disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 relative ai copiloti di rinforzo in crociera, al fine di garantire un addestramento adeguato di tali piloti e stabilire procedure operative adeguate per il passaggio del comando tra i membri dell'equipaggio di condotta.
(8)È opportuno rivedere le disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 riguardanti i piloti che hanno compiuto 60 anni di età e che partecipano a operazioni di servizi medici di emergenza con elicotteri a equipaggio singolo (HEMS) al fine di facilitare una maggiore copertura per le operazioni HEMS, contemperando in tal modo la necessità di aumentare la disponibilità di servizi medici con i rischi delle operazioni con piloti di età superiore ai 60 anni.
(9)Poiché la ricerca medica richiede protocolli rigorosi, le disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 relative a circostanze mediche speciali dovrebbero essere riviste affinché siano idonee allo scopo, non incidano negativamente sulla sicurezza dei voli e garantiscano il rispetto dei principi consolidati della ricerca medica.
(10)Le disposizioni che consentono di chiedere il cambiamento della propria autorità competente dovrebbero essere riviste per essere applicabili anche ai titolari di certificati medici cui non è stata ancora rilasciata una licenza.
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