Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2000 della Commissione del 24 luglio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1070 per razionalizzare la comunicazione in merito alla sua applicazione e consentire l'uso di sistemi di antenna attivi.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione (2) stabilisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972. Tale regolamento di esecuzione non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo.

(2)Nel 2022 la norma europea EN 62232 (3) è stata aggiornata per consentire l'uso di sistemi di antenna attivi, anche nei punti di accesso senza fili di portata limitata, garantendo nel contempo la conformità delle installazioni delle stazioni di base ai limiti raccomandati a norma della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (4) relativa all'esposizione umana ai campi elettromagnetici.

(3)Per rispecchiare la norma europea EN 62232 aggiornata il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 dovrebbe applicarsi anche ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo, al fine di agevolare l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata con tecnologie all'avanguardia conformemente all'elevato livello di protezione della salute pubblica di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. Ciò non dovrebbe pregiudicare la libera circolazione e l'uso delle apparecchiature radio a norma della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(4)Conformemente ai principi per legiferare meglio e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno prolungare da uno a due anni il periodo di riferimento della relazione obbligatoria per gli Stati membri in merito all'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070.

(5)Al fine di agevolare il processo di notifica e di ridurre gli oneri amministrativi sia per gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 sia per le autorità competenti degli Stati membri, per consentire una flessibilità procedurale è opportuno prolungare da due settimane a un mese il termine entro il quale tali operatori sono tenuti a inviare all'autorità competente dello Stato membro una notifica riguardante la nuova installazione.

(6)In caso di installazione co-locata di sistemi di antenna, o loro parti, è opportuno chiarire la presentazione di prove della conformità della potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, «EIRP») aggregata.

(7)La co-locazione dovrebbe includere il montaggio o l'installazione di più sistemi di antenna, o loro parti, appartenenti a uno o più punti di accesso senza fili di portata limitata sullo stesso sito o sulla stessa struttura di sostegno, per trasmettere e ricevere segnali di radiofrequenza a fini di comunicazione.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 è così modificato:

1)all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;

2)all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 notificano all'autorità nazionale competente, entro un mese dall'installazione di ciascuno punto di accesso, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso nonché se detti punti di accesso rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).»;

3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri, con cadenza regolare, effettuano attività di monitoraggio e riferiscono alla Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno fino al 31 dicembre 2023, in merito all'applicazione del presente regolamento e in particolare all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A decorrere dal 1o gennaio 2024 gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni, la prima volta entro il 31 marzo 2026. Le relazioni pertinenti riguardano ciascuna un periodo di due anni civili e sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento della relazione.»;

4)l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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