LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 21 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 9 ottobre 2023 da Jungbunzlauer SA («denunciante») per conto dell’industria dell’Unione di eritritolo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.Registrazione
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 della Commissione (3) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.Parti interessate
(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.Osservazioni in merito all’apertura
(6)In seguito all’apertura dell’inchiesta, la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»), un’organizzazione che rappresentava quattro produttori esportatori (4) nella presente inchiesta per quanto riguarda gli aspetti dell’inchiesta relativi al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, ha presentato osservazioni in merito alla denuncia e all’apertura dell’inchiesta, al pregiudizio notevole, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione.
(7)La CCCMC ha sostenuto che il denunciante non ha presentato le informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base e che la Commissione non ha esaminato adeguatamente gli elementi contenuti nella denuncia come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base.
(8)In particolare la CCCMC ha sostenuto che il denunciante ha omesso di trattare adeguatamente le questioni della produttività, dei salari del personale e dei fattori reali che incidono sui prezzi. Ha inoltre sostenuto che nella denuncia mancavano alcuni dati per quanto riguarda l’occupazione (non vi era alcuna ripartizione tra personale amministrativo e manodopera diretta impiegata nella produzione dell’eritritolo), l’utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitali o investimenti e gli effetti reali e potenziali sul flusso di cassa.
(9)La Commissione ha innanzitutto osservato di aver effettuato l’esame della denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base e di essere giunta alla conclusione che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta erano soddisfatte, vale a dire che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare l’inchiesta.
(10)A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini dell’apertura di un’inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario ai fini di una determinazione preliminare o definitiva dell’esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta (5).
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