Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1994 della Commissione del 16 luglio 2024 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente, tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(3)Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono inoltre l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente, tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l’inserimento nell’elenco a livello dell’Unione, di cui all’allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l’inserimento nell’elenco a livello dell’Unione, di cui all’allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.

(5)In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede inoltre l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(6)In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro l’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede inoltre l’istituzione di una zona infetta da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(7)La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito della conferma, in data 9 luglio 2024, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nel Land Assia, in un’area attualmente indenne da tale malattia. L’autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(8)In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento dell’area, come zona soggetta a restrizioni comprendente zone di protezione e di sorveglianza, nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione. La zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente della Germania nel Land Assia della Germania dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(9)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione.

(10)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1946 della Commissione (5) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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