Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la direttiva 2010/75/UE del PE e del Consiglio.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l'uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L'Unione sostiene inoltre l'accordo di Parigi (4), l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) comprendono la normativa europea sul clima (6), il pacchetto «Pronti per il 55 %», la strategia sul metano e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l'iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, REPowerEU propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

(2)La Commissione ha annunciato nel Green Deal europeo la revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dalle grandi installazioni industriali, compreso un riesame dell'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia «Dal produttore al consumatore» invitano a un miglioramento dell'efficienza delle risorse e del riutilizzo e a ridurre nel contempo le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. Per affrontare il tema dell'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali e la contemporanea promozione di pratiche agricole sostenibili che offrono molteplici vantaggi collaterali per gli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo richiedono la loro inclusione nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

(3)L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'Unione, compresi gli aggiornamenti relativi a tale strategia. I metalli rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare nonché per il rafforzamento della resilienza economica e l'autonomia dell'Unione. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili e l'offerta, in particolare tenuto conto della crescente domanda globale, della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e delle tensioni geopolitiche. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – BAT), applicando in tal modo i processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, fatto salvo il regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La direttiva relativa alle emissioni industriali sosterrà l'industria dell'Unione nello sviluppo di progetti e favorirà una crescita sostenibile e consensuale delle attività minerarie nell’Unione, in linea con i parametri di riferimento per il 2030 definiti nel regolamento sulle materie prime critiche. La direttiva relativa alle emissioni industriali contribuirà al conseguimento degli obiettivi per la razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui al regolamento sulle materie prime critiche sostenendo gli Stati membri per quanto riguarda la definizione delle condizioni per le autorizzazioni all’esercizio e il rilascio rapido delle autorizzazioni.

(4)Il presente atto modificativo dovrebbe chiarire che l'inquinamento olfattivo dovrebbe essere preso in considerazione nel definire le migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) e nel rilasciare o rivedere le autorizzazioni.

(5)Il potenziale aggravamento dell'impatto degli scarichi industriali sullo stato dei corpi idrici a causa delle variazioni della dinamica del flusso idrico dovrebbe essere preso esplicitamente in considerazione nell'ambito del rilascio e della revisione delle autorizzazioni.

(6)L'allevamento di bestiame provoca il rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Per ridurre tali emissioni, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e gas a effetto serra, e migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la necessità di un'azione dell'Unione per affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame, in particolare i bovini, tenendo conto della gamma di strumenti disponibili e delle specificità del settore, e riferire poi in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Parallelamente, la Commissione dovrebbe anche valutare, sulla base di dati concreti, la necessità di un'azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato interno attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione, e riferire poi in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7)I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità di allevamento e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.

(8)L'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica o con una bassa densità di allevamento dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto contribuisce positivamente alla tutela del paesaggio, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla protezione della diversità biologica e degli habitat. L'esclusione dovrebbe applicarsi alle installazioni con allevamenti di suini a pascolo a bassa densità di allevamento in cui gli animali sono tenuti all'aperto per un periodo di tempo significativo su un anno, in particolare durante il giorno, e in cui le condizioni atmosferiche e di sicurezza garantiscono il benessere degli animali o in cui gli animali sono tenuti all'aperto su base stagionale. La superficie usata per il calcolo della densità di allevamento dovrebbe essere la superficie impiegata per il pascolo degli animali nell'installazione o per la coltivazione di foraggi destinati all'alimentazione degli animali nell'installazione.

(9)L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo guida nell'azione globale per il clima, anche conseguendo l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi. Affrontare le emissioni di metano generate dal bestiame a livello mondiale contribuirebbe alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il che è urgentemente necessario per far sì che il pianeta mantenga l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2o C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali.

(10)La strategia «Dal produttore al consumatore» ha stabilito l'impegno a promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili in seno agli organismi di normazione nonché a guidare i lavori sulle norme internazionali in materia di sostenibilità. L'Unione continuerà ad adoperarsi per promuovere le norme internazionali in seno agli organismi internazionali competenti e incoraggiare la realizzazione di prodotti agroalimentari conformi a elevati standard di sicurezza e sostenibilità. Inoltre, come indicato nella relazione della Commissione dal titolo «Applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'Unione ai prodotti agricoli e agroalimentari importati», norme e traguardi ambiziosi in materia di salute, ambiente e sostenibilità contribuiscono al conseguimento di obiettivi legittimi concernenti questioni di portata mondiale, in linea anche con l'approccio «One Health». L'Unione continuerà ad adoperarsi con un approccio multilaterale per raggiungere un consenso globale sulla necessità di agire e di norme concordate a livello internazionale.

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