IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/1964 del Consiglio, del 15 luglio 2024, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (2) e il regolamento (UE) 2018/1542 (3), relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
(2)Sulla base di un riesame della decisione (PESC) 2018/1544 e del regolamento (UE) 2018/1542 e al fine di agevolare l’azione umanitaria basata su principi da parte di attori umanitari imparziali, talune organizzazioni e agenzie che agiscono in qualità di partner umanitari dell’Unione dovrebbero essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati per scopi esclusivamente umanitari. Inoltre, è opportuno introdurre un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione umanitaria.
(3)Il 15 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1964 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544. La decisione (PESC) 2024/1964 introduce eccezioni umanitarie alle misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
(4)Poiché le modifiche in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1542,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) 2018/1542 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
1.L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.
2.Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.
3.In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera concessa.
4.Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 2 o 3 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY I.
Tratto da:
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