Regolamento (UE) 2024/1789 del PE e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.

(3)Inoltre, con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le norme del mercato interno per i combustibili gassosi devono essere allineate a tale regolamento. In tale contesto, l'Unione ha stabilito come aggiornare i suoi mercati dell'energia, anche per quanto riguarda la decarbonizzazione dei mercati del gas, nelle comunicazioni della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» e «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» («strategia dell'UE per l'idrogeno»), nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (6). Il presente regolamento dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno.

(4)Il presente regolamento integra i relativi strumenti politici e legislativi dell'Unione, in particolare quelli proposti a norma della comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo», quali i regolamenti (UE) 2023/857 (7), (UE) 2023/957 (8), (UE) 2023/1805 (9) e (UE) 2023/2405 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive (UE) 2023/959 (11), (UE) 2023/1791 (12) e (UE) 2023/2413 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, che mirano a incentivare la decarbonizzazione dell'economia dell'Unione e a garantire che essa continui a seguire una traiettoria verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119. L'obiettivo principale del presente regolamento è consentire e agevolare tale transizione verso la neutralità climatica garantendo l'espansione di un mercato dell'idrogeno e di un mercato del gas naturale efficiente.

(5)Il presente regolamento mira ad agevolare la penetrazione di gas rinnovabile, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno nel sistema energetico consentendo l'abbandono graduale del gas fossile e a permettere al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio e all'idrogeno di svolgere un ruolo di rilievo nel conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. Il presente regolamento mira inoltre a istituire un quadro normativo che consenta e incentivi tutti i partecipanti al mercato ad abbandonare gradualmente il gas fossile e a pianificare le loro attività al fine di evitare effetti di lock-in e mira a garantire un'eliminazione graduale e tempestiva del gas fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

(6)La strategia dell'UE per l'idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato interno aperto e competitivo, contraddistinto dall'assenza di barriere al commercio, reca significativi vantaggi per la concorrenza, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. La strategia dell'UE per l'idrogeno sottolinea inoltre che il passaggio a un mercato liquido in cui l'idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l'ingresso di nuovi produttori, rafforzerebbe l'integrazione con altri vettori energetici e invierebbe segnali di prezzo favorevoli per decisioni in materia di investimenti e decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento siano atte ad agevolare l'emergenza dei mercati dell'idrogeno, degli scambi di idrogeno come materia prima e dei centri di scambio liquido. Gli Stati membri dovrebbero eliminare eventuali barriere ingiustificate, tra cui le tariffe sproporzionate nei punti di interconnessione. Per il mercato dell'idrogeno è inoltre opportuno prendere in considerazione le norme vigenti elaborate per i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno reso possibili operazioni commerciali e scambi efficienti, prendendo atto delle differenze intrinseche. Sebbene il presente regolamento stabilisca i principi generali applicabili al funzionamento del mercato dell'idrogeno, è opportuno tenere conto della fase di sviluppo di detto mercato nell'applicazione di tali principi.

(7)Sostenere le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili e nell'introduzione graduale delle energie rinnovabili è un elemento chiave della politica per una transizione giusta. Tale sostegno deve essere perseguito coerentemente con il quadro giuridico pertinente, in particolare con il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), che consente il finanziamento di tecnologie per le energie rinnovabili. La Commissione svolge un ruolo fondamentale nel garantire tale sostegno alle politiche nazionali volte a ridurre progressivamente la capacità esistente di produzione ed estrazione di carbone e di altri combustibili fossili solidi. Tale processo richiede finanziamenti per affrontare l'impatto sociale ed economico, compresa la riqualificazione della forza lavoro ai fini della transizione verso l'energia pulita delle regioni che subiscono cambiamenti strutturali. Il sostegno alle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio dovrà tenere conto degli obiettivi, degli ambiti di applicazione e dei criteri specifici di ciascun pertinente programma di finanziamento dell'Unione. Il Fondo per una transizione giusta non prevede finanziamenti per tecnologie diverse dalle energie rinnovabili.

(8)La direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede la possibilità di usufruire di un gestore di sistema combinato. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali che siano coerenti con le pertinenti disposizioni di tale direttiva.

(9)È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno ben funzionante, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo l'appropriato rendimento degli investimenti e consentendo l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio. Le norme sulle tariffe per l'accesso alla rete stabilite nel presente regolamento sono integrate da ulteriori norme in materia, in particolare nei codici di rete e negli orientamenti adottati ai sensi del presente regolamento, nei regolamenti (UE) 2022/869 (16) e (UE) 2024/1787 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e della direttiva (UE) 2023/1791.

(10)In generale, è più efficiente finanziare le infrastrutture mediante i ricavi ottenuti dagli utenti di tale infrastruttura ed evitare sovvenzioni incrociate. Inoltre, nel caso di attivi regolamentati, le sovvenzioni incrociate sarebbero incompatibili con il principio generale delle tariffe commisurate ai costi. In casi eccezionali, le sovvenzioni incrociate potrebbero tuttavia apportare benefici per la società, in particolare nelle prime fasi dello sviluppo della rete, quando la capacità prenotata è bassa rispetto alla capacità tecnica e l'incertezza su quando la futura domanda di capacità si concretizzerà è elevata. Le sovvenzioni incrociate potrebbero pertanto contribuire a determinare tariffe ragionevoli e prevedibili per i primi utenti della rete e a ridurre i rischi dell'investimento per i gestori di rete, contribuendo così a un clima favorevole agli investimenti che sostenga gli obiettivi in materia di decarbonizzazione dell'Unione. Anziché imporre tariffe di rete che si prevede saranno più elevate ai primi utenti della rete dell'idrogeno, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero poter distribuire i costi di sviluppo della rete nel tempo consentendo agli Stati membri di prevedere la possibilità che i futuri utenti paghino parte dei costi iniziali attraverso un meccanismo di ripartizione intertemporale dei costi. Tale meccanismo di ripartizione intertemporale dei costi come pure la metodologia e le caratteristiche soggiacenti dovrebbero essere approvati dall'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero poter accompagnare tale meccanismo con misure volte a coprire il rischio finanziario dei gestori delle reti dell'idrogeno, come una garanzia dello Stato, a condizione che siano conformi all'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Qualora finanziare le reti mediante tariffe di accesso alla rete pagate dagli utenti della rete non sia praticabile, l'autorità di regolazione dovrebbe poter consentire, a determinate condizioni, trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti dalle reti del gas naturale e dell'idrogeno. I costi associati agli studi di fattibilità relativi alla riconversione delle reti del gas naturale a reti dell'idrogeno non dovrebbero essere considerati sovvenzioni incrociate. Le sovvenzioni incrociate non dovrebbero essere finanziate dagli utenti della rete in altri Stati membri ed è pertanto opportuno riscuotere finanziamenti per le sovvenzioni incrociate solo dai punti di uscita verso i clienti finali all'interno dello stesso Stato membro. Inoltre, poiché le sovvenzioni incrociate sono eccezionali, è opportuno garantire che siano proporzionali, trasparenti, limitate nel tempo e istituite sotto vigilanza regolamentare, previa notifica alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

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