IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192 , paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Il metano è secondo soltanto all'anidride carbonica (CO2) in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale. La quantità di metano nell'atmosfera a livello mondiale è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio.
(2)Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), creato nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), ha pubblicato nella sua sesta relazione di valutazione la conclusione secondo cui sono necessarie marcate riduzioni delle emissioni antropogeniche di metano entro il 2030 per limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC. La relazione indica che il metano, sebbene abbia un tempo di permanenza medio nell'atmosfera più breve rispetto alla CO2 (da 10 a 12 anni rispetto a centinaia di anni), ha un effetto serra 80 volte più significativo su un periodo di 20 anni rispetto a quello della CO2. In particolare, secondo l'IPCC, se su un orizzonte temporale di 100 anni il metano ha un potenziale di riscaldamento globale 29,8 volte superiore a quello della CO2, su un orizzonte temporale di 20 anni è di 82,5 volte più potente.
(3)Dalla relazione del 2020 sulla qualità dell'aria in Europa dell'Agenzia europea dell'ambiente risulta che il metano è un gas precursore dell'ozono troposferico e contribuisce all'inquinamento atmosferico. La lotta contro le emissioni di metano non solo sarebbe positiva per l'ambiente e il clima, ma migliorerebbe anche la protezione della salute umana.
(4)Secondo stime recenti del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UN Environment Programme – UNEP) e della Coalizione per il clima e l'aria pulita (Climate and Clean Air Coalition – CCAC), una riduzione delle emissioni di metano del 45 % entro il 2030, ottenuta con le misure mirate disponibili e con misure aggiuntive in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, potrebbe evitare un riscaldamento del pianeta di 0,3 oC entro il 2045.
(5)Secondo il servizio di dati online «World Energy Balances» dell'Agenzia internazionale per l'energia, l'Unione è il maggiore importatore mondiale di energia fossile e, in quanto tale, contribuisce in modo significativo alle emissioni di metano a livello mondiale.
(6)Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo la Commissione ha indicato che sarebbe stata facilitata la decarbonizzazione del settore del gas, anche affrontando la questione delle emissioni di metano legate all'energia. Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano («strategia sul metano») che stabilisce misure destinate a ridurre le emissioni di metano nell'Unione, anche nel settore dell'energia, e a livello mondiale. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori economici al più tardi entro il 2050 così come l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta del presente regolamento emerge che, sulla base delle ipotesi dell'opzione strategica prescelta per la proposta legislativa sul metano, combinate con le ipotesi del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %», il 77 % di tutte le emissioni di metano associate al petrolio, al gas e al carbone previste per il 2030 può essere ridotto in modo efficace in termini di costi da un punto di vista sociale e ambientale. Ciò contribuirebbe a limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC e consentirebbe all'Unione di assumere effettivamente un ruolo guida nella lotta alle emissioni di metano e di rafforzare la sicurezza energetica.
(7)Le emissioni di metano rientrano negli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030, stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119, e negli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia attualmente non esiste un quadro giuridico dell'Unione che stabilisca misure specifiche per ridurre le emissioni antropogeniche di metano nel settore dell'energia. Inoltre la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), sebbene riguardi le emissioni di metano derivanti dalla raffinazione di petrolio e gas, non copre quelle derivanti da altre attività nel settore dell'energia.
(8)In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla riduzione delle emissioni di metano nella ricerca e nella coltivazione upstream di petrolio e gas fossile, nei pozzi inattivi, nei pozzi tappati temporaneamente e nei pozzi tappati permanentemente e abbandonati, nella raccolta e nel trattamento del gas fossile, nel trasporto, nella distribuzione e nello stoccaggio sotterraneo del gas e negli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL). Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle miniere di carbone sotterranee attive, alle miniere di carbone a cielo aperto attive e alle miniere di carbone sotterranee chiuse o abbandonate.
(9)Le norme in materia di misurazione, monitoraggio, comunicazione e verifica accurati delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, nonché in materia di loro riduzione, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (leak detection and repair – LDAR) e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, dovrebbero essere iscritte in un adeguato quadro giuridico dell'Unione, garantendo nel contempo la protezione dei lavoratori dalle emissioni di metano. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero rafforzare la trasparenza riguardo alle importazioni di energia fossile nell'Unione e contribuire alla più ampia diffusione delle soluzioni di mitigazione delle emissioni del metano in tutto il mondo. È opportuno utilizzare orizzonti temporali di 20 e 100 anni per il potenziale di riscaldamento globale.
(10)Al fine di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento saranno probabilmente necessari investimenti da parte di soggetti regolamentati e i costi associati a tali investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nel rispetto dei principi di efficienza. I costi necessari non dovrebbero comportare oneri finanziari sproporzionati per gli utenti finali e i consumatori.
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