Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1892 della Commissione del 10 luglio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione (2) ha approvato la sostanza attiva amisulbrom fino al 30 giugno 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione (3) ha approvato la sostanza attiva acido S-Abscissico fino al 30 giugno 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione (4) ha approvato la sostanza attiva thiencarbazone fino al 30 giugno 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione (5) ha approvato la sostanza attiva valifenalate fino al 30 giugno 2024.

(2)Le sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate sono elencate nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate fino al 30 settembre 2024.

(4)Le domande e i fascicoli supplementari per il rinnovo delle approvazioni di ciascuna di tali sostanze attive sono stati presentati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (8) tre anni prima della data di scadenza prorogata delle sostanze attive. Il 3 maggio 2023, l'11 aprile 2022, il 28 giugno 2022 e il 4 luglio 2022 gli Stati membri relatori per amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate hanno rispettivamente informato la Commissione di aver verificato l'ammissibilità di ciascuna di tali domande, in particolare la loro completezza e tempestività, e hanno concluso che erano ammissibili.

(5)Per le sostanze attive thiencarbazone e valifenalate la valutazione dei rischi a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori.

(6)Per le sostanze attive amisulbrom e acido S-Abscissico, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni che richiedono, se del caso, la consultazione di esperti. Alla Commissione occorre un periodo di tempo supplementare per prendere la conseguente decisione di gestione dei rischi.

(7)È pertanto probabile che non sia possibile prendere alcuna decisione sul rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione il 30 settembre 2024 e, poiché i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei rispettivi richiedenti, i periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo dell'approvazione.

(8)Per le sostanze attive thiencarbazone e valifenalate, poiché la valutazione dei rischi non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori e considerato il tempo necessario per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi.

(9)Per le sostanze attive amisulbrom e acido S-Abscissico, poiché l'Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni sulle rispettive valutazioni dei rischi, la durata della proroga dei periodi di approvazione per tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 2 settimane.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione stabilisce la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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