Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1886 della Commissione del 10 luglio 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)I tachigrafi rivestono una funzione fondamentale nell’ambito del controllo della conformità delle imprese di trasporto su strada e dei conducenti professionisti al diritto dell’Unione applicabile nel settore. È pertanto essenziale che le autorità preposte al controllo dell’applicazione delle norme abbiano un’ottima e comune comprensione della normativa dell’Unione e sappiano dove trovare gli orientamenti ad essa relativi, come effettuare l’analisi dei dati tachigrafici e come verificare i tachigrafi, e che siano a conoscenza degli sviluppi tecnologici e delle tecniche di manomissione più recenti. Le autorità preposte al controllo dell’applicazione delle norme dovrebbero inoltre possedere le competenze trasversali e le capacità comunicative necessarie in fase di controllo, quando interrogano i conducenti su strada e altro personale presso i locali delle imprese.

(2)L’introduzione di requisiti di formazione comuni per le autorità preposte al controllo dell’applicazione delle norme nel settore dei trasporti su strada dovrebbe portare all’armonizzazione delle pratiche di controllo in tutta l’Unione e contribuire alla parità di trattamento dei conducenti di mezzi stradali e delle imprese di trasporto quando sottoposti a controlli. Dovrebbe inoltre contribuire a instaurare una cultura del rispetto delle norme nell’ambito del settore in questione e della società nel suo complesso.

(3)Ai fini di un controllo più efficace e coerente del rispetto delle norme, le autorità preposte si sono avvalse dell’esperienza acquisita e delle buone pratiche sviluppate nell’ambito dell’attuazione di talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e (UE) n. 165/2014 e della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che dovrebbero pertanto far parte dei contenuti della formazione dei funzionari di controllo, in modo da fungere da utili orientamenti per l’esecuzione dei controlli.

(4)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuti ed erogazione della formazione

1.I requisiti comuni di formazione per i funzionari di controllo sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

2.Gli Stati membri stabiliscono le tecniche e i materiali per strutturare ed erogare la formazione iniziale e continua dei funzionari di controllo conformemente ai requisiti di cui all’allegato del presente regolamento.

3.Gli Stati membri aggiornano regolarmente i loro programmi di formazione per tenere conto delle modifiche apportate al pertinente diritto dell’Unione e degli sviluppi tecnologici.

4.Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di prevedere ulteriori requisiti che ritengono necessari per fare sì che i funzionari incaricati dell’applicazione della normativa siano adeguatamente formati per lo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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