LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 49,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 giugno 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 della Commissione (2) ha rilasciato al titolare dell'autorizzazione Schuelke & Mayr GmbH un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della stessa famiglia di biocidi «Lyso IPA Surface Disinfection» con il numero di autorizzazione EU-0023860-0000, in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(2)Il 23 gennaio 2024 Schuelke & Mayr GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell'Unione in conformità all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-GQ091762-19.
(3)Il 12 febbraio 2024 l'Agenzia ha chiesto a Schuelke & Mayr GmbH di motivare la richiesta e il 13 febbraio 2024 Schuelke & Mayr GmbH ha dichiarato che la richiesta è stata presentata per motivi commerciali. Lo stesso giorno l'Agenzia ha trasmesso la richiesta alla Commissione.
(4)È pertanto opportuno revocare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Lyso IPA Surface Disinfection» su richiesta del titolare dell'autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978.
(5)È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l'uso delle scorte in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Lyso IPA Surface Disinfection» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 a Schuelke & Mayr GmbH con il numero di autorizzazione EU-0023860-0000 è revocata.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 è abrogato.
Articolo 3
I biocidi della famiglia di biocidi «Lyso IPA Surface Disinfection» non sono più messi a disposizione sul mercato a decorrere dal 26 gennaio 2025 e le scorte di tali biocidi non sono più utilizzate a decorrere dal 25 luglio 2025.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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