LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La tematica «uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e commercio elettronico» fornisce i dati necessari nell'ambito del programma strategico per il decennio digitale al fine di monitorare gli obiettivi digitali dell'Unione per il 2030, quali l'indicatore dell'intensità digitale per la trasformazione digitale delle imprese o l'uso di servizi di cloud computing, big data (analisi di dati) o intelligenza artificiale. Fornisce inoltre informazioni pertinenti per diverse altre politiche dell'Unione riguardanti le prestazioni digitali, tra cui la priorità «Un'Europa pronta per l'era digitale».
(2)Per consentire di valutare la qualità dei dati e garantire che i dati sull'uso delle TIC e sul commercio elettronico siano comparabili e armonizzati, è necessario che le relazioni sui metadati e sulla qualità siano trasmesse prima della diffusione dei dati.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'anno di riferimento 2025 conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1.La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2025 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2025.
2.La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2025 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2025.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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