LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)Nel 2023 la direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per aumentare il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e attuare adoeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). La modifica mantiene nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE i voli intraeuropei e applica CORSIA ai voli diversi da quelli effettuati all’interno del SEE, compresi i voli tra il SEE e la Svizzera o il Regno Unito.
(2)CORSIA è operativo dal 2019 per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni. È concepito per essere una misura basata sul mercato applicata a livello mondiale allo scopo di compensare le emissioni di biossido di carbonio del trasporto aereo internazionale a partire dal gennaio 2021. La matrice di riferimento per il 2023 per la compensazione è il livello delle emissioni del trasporto aereo nel 2019. A partire dal 2024 la matrice di riferimento per la compensazione è pari all’85 % del livello delle emissioni del trasporto aereo del 2019. La compensazione dell’eccedente della matrice di riferimento avviene mediante la cancellazione di determinati crediti di compensazione e l’uso di carburanti per l’aviazione, comunicati conformemente alle disposizioni dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE («carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA»).
(3)Il 27 giugno 2018, nella decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato la prima edizione dell’allegato 16, volume IV, della convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata il 7 dicembre 1944 – CORSIA, che stabilisce le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di protezione dell’ambiente per CORSIA (SARP di CORSIA). L’Unione e i suoi Stati membri stanno opportunamente attuando il regime CORSIA sin dall’inizio del periodo 2021-2023 in conformità della decisione (UE) 2020/954 del Consiglio (3). Il 20 marzo 2023 l’ICAO ha adottato la seconda edizione delle SARP di CORSIA, entrata in vigore il 31 luglio 2023 e in applicazione il 1o gennaio 2024.
(4)A norma dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (4) ai fini dell’attuazione adeguata di CORSIA per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo. Occorre aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/1603 per disciplinare adeguatamente la comunicazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA certificati dagli organismi di certificazione CORSIA e la comunicazione e la verifica della cancellazione delle unità ammissibili per la compensazione nell’ambito di CORSIA.
(5)Il 7 ottobre 2022 la 41a assemblea dell’ICAO ha deciso di modificare la precedente matrice di riferimento di CORSIA passando dalla media delle emissioni di CO2 del 2019 e del 2020 alle emissioni di CO2 del 2019 per il periodo dal 2021 al 2023 e all’85 % delle emissioni di CO2 del 2019 per il periodo dal 2024 al 2035.
(6)Per calcolare gli obblighi di compensazione in relazione a CORSIA, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, e pubblicato per l’anno in questione. Detto elenco di Stati differisce da quello pubblicato dal segretariato dell’ICAO, in quanto esclude i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito, e tiene conto solo degli Stati che si ritiene attuino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, il calcolo non dovrebbe includere le rotte esentate a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE per motivi di parità di trattamento per gli operatori stabiliti nell’Unione.
(7)Secondo le SARP di CORSIA, gli operatori aerei nuovi entranti e gli operatori aerei che hanno piccole quantità di emissioni da compensare non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione nell’ambito di CORSIA, ferma restando la possibilità, per i secondi, di una compensazione facoltativa. Le soglie per tali esenzioni sono fissate in modo da riguardare una quantità minima di emissioni. L’articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che le regole che definiscono la metodologia per calcolare l’obbligo di compensazione di CORSIA dovrebbero seguire, per quanto possibile, le SARP di CORSIA alla luce delle pertinenti disposizioni della direttiva stessa. Per garantire condizioni di parità al settore europeo dell’aviazione, le stesse esenzioni dovrebbero valere per l’attuazione di CORSIA nell’Unione.
(8)A norma dell’articolo 12, paragrafi 7 e 9, della direttiva 2003/87/CE, il presente regolamento dovrebbe prevedere il calcolo degli obblighi di compensazione riguardanti CORSIA relativi alle emissioni avvenute dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Durante tale periodo, il calcolo del fattore di crescita dovrebbe basarsi unicamente sulla crescita del settore.
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