IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) persegue l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori nonché una maggiore circolarità all’interno dell’economia. Nell’ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l’obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.
(2)Al fine di realizzare tali obiettivi, e in particolare agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni acquistati dai consumatori nel mercato interno, è necessario stabilire norme uniformi che promuovano la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Gli Stati membri hanno già introdotto o stanno considerando l’opportunità di introdurre norme per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori al di fuori della responsabilità esistente del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Le diverse norme imperative nazionali in questo settore rappresentano ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno, con effetti negativi sulle transazioni transfrontaliere degli operatori economici che operano in tale mercato. Tali operatori potrebbero dover adeguare i loro servizi per rispettare le diverse norme imperative nazionali e dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ricevere la consulenza legale necessaria circa i requisiti della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, che si applicano a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e adeguare di conseguenza i contratti per la prestazione di servizi di riparazione. Ciò interesserà in particolare le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggior parte del settore della riparazione. La frammentazione giuridica potrebbe influire negativamente anche sulla fiducia dei consumatori nelle riparazioni transfrontaliere, a causa delle incertezze relative a fattori importanti per decidere se riparare i beni.
(3)Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili da parte del prestatore di servizi di riparazione di loro scelta. La riparazione dovrebbe tradursi in consumo sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l’energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici per l’ambiente, favorendo un ciclo di vita dei beni che comprenda il riutilizzo, la riparazione e il ricondizionamento, ma anche per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.
(4)Il comportamento dei consumatori è caratterizzato da un’ampia varietà di aspetti. Nella scelta tra riparazione e acquisto di un nuovo bene giocano un ruolo fondamentale criteri decisionali quali la convenienza economica, la durabilità, la disponibilità e la vicinanza di un servizio di riparazione, nonché il tempo necessario per la riparazione. Diversi ostacoli potrebbero impedire ai consumatori di optare per la riparazione. La presente direttiva mira ad affrontare alcuni di tali ostacoli.
(5)Il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce, in particolare, specifiche sul piano dell’offerta che perseguono l’obiettivo di una progettazione più sostenibile dei prodotti in fase di produzione. La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce specifiche sul piano della domanda che garantiscono la fornitura di migliori informazioni sulla durabilità e la riparabilità dei beni presso il punto vendita, il che dovrebbe consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e sostenibili. La presente direttiva mira a integrare tali specifiche sul piano dell’offerta e della domanda, promuovendo la riparazione e il riutilizzo nella fase post-vendita al di fuori della responsabilità del venditore. Inoltre, è opportuno modificare la direttiva (UE) 2019/771 al fine di promuovere la riparazione nel quadro della responsabilità del venditore. La presente direttiva persegue così gli obiettivi, nell’ambito del Green Deal europeo, di promuovere un consumo più sostenibile, un’economia circolare e la transizione verde.
(6)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di disciplinare aspetti dei contratti per la prestazione di servizi di riparazione diversi da quelli armonizzati dal diritto dell’Unione. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare né la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, né il diritto al risarcimento. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto.
(7)Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà, ove ciò sia compatibile con gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e da altre normative applicabili dell’Unione, di mantenere o introdurre disposizioni su altri aspetti della promozione della riparazione dei beni che possano integrare le norme stabilite nella presente direttiva, per esempio riguardo alle garanzie commerciali, all’esistenza di centri per i servizi di riparazione o agli incentivi finanziari alla riparazione.
(8)Affinché i benefici della presente direttiva siano sfruttati appieno, essa dovrebbe applicarsi a tutti i beni. Le disposizioni relative agli obblighi di riparazione e di informazione di cui alla presente direttiva dovrebbero comunque applicarsi soltanto ai beni per i quali atti giuridici dell’Unione prevedono specifiche di riparabilità.
(9)Le specifiche di riparabilità dovrebbero comprendere tutte le specifiche previste dagli atti giuridici dell’Unione che garantiscono la possibilità di riparare i beni, comprese, tra l’altro, le specifiche nell’ambito del quadro della progettazione ecocompatibile di cui al regolamento (UE) 2024/1781, al fine di coprire un’ampia gamma di beni nonché le evoluzioni future in altri settori del diritto dell’Unione.
(10)I riparatori sono tenuti a fornire ai consumatori informazioni fondamentali sui loro servizi di riparazione. Al fine di agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni e di aiutarlo a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, i riparatori dovrebbero poter utilizzare, su base volontaria, il modulo europeo standard di informazioni sulla riparazione riportato nell’allegato I della presente direttiva. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe comprendere i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore in merito alla riparazione, quali la natura del difetto, il prezzo e il termine entro il quale il riparatore si impegna a completare la riparazione. Se il riparatore offre servizi aggiuntivi come il trasporto, è opportuno che i costi di tali servizi siano indicati singolarmente. Le informazioni nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione potrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione, comprese le offerte di riparazione alternative, e facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese. I riparatori otterrebbero una maggiore certezza del diritto poiché si riterrebbe che, utilizzando e compilando correttamente il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, essi soddisfino i loro obblighi giuridici, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di alcune informazioni precontrattuali a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La presentazione standard di informazioni fondamentali mediante il modulo europeo di informazioni sulla riparazione migliorerebbe la chiarezza e la trasparenza, contribuendo a rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it