Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione del 10 luglio 2024 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 13 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di diossido di titanio («TiO2») originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 29 settembre 2023 da European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria del TiO2 dell’Unione europea («Unione») ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.Registrazione

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 (3) («regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3.Parti interessate

(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori dell’Unione, i produttori esportatori noti e le loro associazioni rappresentative, le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.Osservazioni in merito all’apertura

(6)Diverse parti hanno presentato osservazioni in merito all’apertura. Le comunicazioni riguardavano la definizione del prodotto, il presunto pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, il profitto di riferimento utilizzato nei calcoli del pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Tutte le osservazioni sono trattate di seguito nelle sezioni pertinenti del presente regolamento.

1.5.Campionamento

(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell’Unione

(8)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e di vendita, tenendo conto dell’ubicazione geografica delle società. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 50 % della produzione totale dell’Unione e il 65 % del volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione dei produttori dell’Unione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

Campionamento degli importatori indipendenti

(9)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(10)Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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