Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio del 28 giugno 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (1) fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM su tale stock nella divisione CIEM 9a per il periodo in questione. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca fino a quando non sarà fissato il TAC per tale stock per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, è opportuno fissare a 4 997 tonnellate un TAC provvisorio per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 settembre 2024. Questo livello corrisponde alle catture degli Stati membri di tale stock nel terzo trimestre del 2023.

(3)Il 28 marzo 2024 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato il suo parere sull'impatto socioeconomico della fissazione, per il 2024, del TAC per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e al livello raccomandato dal CIEM, indicando il livello di tale TAC necessario per evitare il fenomeno delle «specie a contingente limitante» (2). È pertanto opportuno fissare il TAC definitivo per il 2024, sostituendo quello provvisorio fissato dal regolamento (UE) 2024/257 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2024. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il TAC in questione dovrebbe essere fissato a 959 tonnellate, il che, secondo tale parere del CSTEP, consentirà alle flotte di continuare ad operare fino al quarto trimestre dell'anno riducendo pertanto: i) il fenomeno delle «specie a contingente limitante» e la chiusura prematura delle attività di pesca in questione e ii) gli effetti socioeconomici sul settore della pesca che ne deriverebbero.

(4)Il 18 e 19 giugno 2024 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, e ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 19 giugno 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a al livello concordato con la Norvegia. Inoltre, l'Unione e la Norvegia hanno preso in considerazione trasferimenti di gamberetto boreale nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62o N dalla Norvegia all'UE, in aggiunta al livello indicato nella tabella 2 del verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione e la Norvegia per il 2024, firmato l'8 dicembre 2023. È opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14.

(5)Tra il 23 maggio e il 4 giugno 2024 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (Sprattus sprattus) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 e ii) sui livelli dei TAC relativi allo spratto nelle suddette zone. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato l'11 giugno 2024. È pertanto opportuno fissare i TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025: i) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 2a e ii) nelle acque dell'Unione e norvegesi della divisione CIEM 3a ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia.

(6)Tra il 14 e il 24 maggio 2024 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (4), («accordo») sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 30 maggio 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle divisioni CIEM 7d e 7e per tale periodo al livello concordato con il Regno Unito.

(7)L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto, alla lettera m) del verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l'Unione europea per il 2024, di chiedere congiuntamente al CIEM di pubblicare un parere riveduto sulla base dell'esito della definizione di un parametro di riferimento e di modificare il TAC per la sogliola (Solea solea) nel Mare d'Irlanda (SOL/07A) in linea con il parere riveduto. Il 13 giugno l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni a norma dell'articolo 498, paragrafo 5, dell'accordo con l'obiettivo di concordare un TAC modificato per la sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7a per il 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 17 giugno 2024. Si propone pertanto di modificare il livello di tale TAC e di fissarlo al livello convenuto con il Regno Unito.

(8)Per consentire l'avvio delle attività di pesca il 1o luglio 2024, è opportuno fissare il contingente dell'Unione per gli scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2024. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere fissato a 6 000 tonnellate, vale a dire lo stesso livello del 2023, in attesa di disporre in proposito di pareri scientifici e per far sì che le attività di pesca dell'Unione riguardanti il suddetto stock nelle acque internazionali si mantengano al loro livello storico.

(9)Nel corso della riunione annuale del 2024, la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC) ha modificato le misure per lo sgombro occhione (Scomber japonicus) nella zona della convenzione NPFC e ha stabilito, per la prima volta, limiti di cattura per tale stock a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci con reti a circuizione, per il periodo dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025. La NPFC ha stabilito anche un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'Unione nello stesso periodo. Ha inoltre fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate. Riguardo ai limiti di cattura e al quantitativo supplementare destinato all'Unione, poiché in passato gli Stati membri non hanno sfruttato tale stock è opportuno assegnare a livello dell'Unione tali possibilità di pesca.

(10)Il regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato, tra l'altro, l'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con l'inserimento di una nuova disposizione che vieta ai pescherecci dell'Unione di danneggiare gli squali mako catturati nell'Oceano Atlantico a nord di 5o N e impone loro di reimmettere tempestivamente in acqua gli esemplari di squali mako catturati, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno sopprimere l'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/257.

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