LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 183,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione (3) ha fissato il livello dei dazi all’importazione dei cereali. Il regolamento (UE) n. 642/2010 è stato abrogato. Le norme in base alle quali sono fissati i dazi all’importazione dei cereali sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione (4). È pertanto opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e fissare i dazi all’importazione dei cereali conformemente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2384.
(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, il dazio all’importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (frumento (grano) tenero da seme), ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo costo, assicurazione e nolo (cif) all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio determinata sulla base della NC.
(3)A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.
(4)A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento di esecuzione è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 19 del medesimo regolamento di esecuzione.
(5)Il regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio (5) che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune prevede misure tariffarie al fine di evitare che, tra gli altri prodotti, i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati provenienti dalla Bielorussia e dalla Russia continuino a entrare nel mercato dell’Unione a condizioni tanto favorevoli quanto quelle applicate ai prodotti provenienti da altre origini non preferenziali.
(6)Per garantire un’agevole gestione delle importazioni, è opportuno specificare che i dazi fissati nel presente regolamento non si applicano alle importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia.
(7)Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1 luglio 2024 in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.
(8)A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e sostituirlo con il presente regolamento.
(9)Conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1 luglio 2024, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 è abrogato a decorrere dal 1 luglio 2024.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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