IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea (1),
vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per accordi di partenariato economico (APE) con il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
(2)I negoziati tra l’Unione e gli Stati partner della Comunità dell’Africa orientale (EAC) (la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica unita della Tanzania e la Repubblica dell’Uganda) per un APE UE-EA si sono conclusi il 14 ottobre 2014 e l’APE EAC è stato siglato il 16 ottobre 2014.
(3)La Repubblica del Kenya (Kenya) ha firmato e ratificato l’APE UE-EAC, rispettivamente, il 1o e il 28 settembre 2016. Affinché l’APE UE-EAC entri in vigore è necessario che tutti i membri dell’EAC lo firmino e lo ratifichino. Ad oggi sono ancora in sospeso la firma e la ratifica degli altri membri dell’EAC, impedendo così l’entrata in vigore dell’APE UE-EAC.
(4)Il 19 dicembre 2019 il Consiglio ha aggiornato le direttive di negoziato della Commissione del 2002 includendovi la conclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli APE.
(5)Il 27 febbraio 2021 il vertice dell’EAC ha autorizzatoi singoli membri dell’EAC a procedere all’attuazione bilaterale dell’APE UE-EAC in base al principio della «geometria variabile». Il 4 maggio 2021 il Kenya ha trasmesso alla Commissione la richiesta di procedere in tal senso.
(6)Il 17 febbraio 2022 l’Unione e il Kenya hanno firmato una dichiarazione comune a margine del vertice UE-Unione africana nella quale hanno convenuto di proseguire i negoziati su un APE tra l’Unione e il Kenya («accordo»), che deve restare aperto all’adesione da parte di altri Stati partner dell’EAC.
(7)Il 24 maggio 2023 i negoziati per l’accordo si sono conclusi con esito positivo.
(8)In conformità della decisione (UE) 2023/ 2853 del Consiglio (3), l’accordo è stato firmato il 18 dicembre 2023 con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(9)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell’Africa orientale, dall’altra (4) («accordo»).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notificazione di cui all’articolo 139, paragrafo 3, dell’accordo (5).
Articolo 3
L’accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
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