Regolamento (UE) 2024/1803 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/1804 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2309 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti.

(2)Il regolamento (UE) 2022/2309 attua la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio (3) e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite perché sono responsabili o coinvolte nelle violenze delle bande, in attività criminali o in violazioni dei diritti umani, oppure le sostengono, o compromettono in altro modo la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione.

(3)La decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio (4) stabilisce criteri complementari sulla cui base l'Unione può applicare autonomamente le restrizioni di viaggio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere risorse a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi («misure complementari»), la decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce inoltre che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2664 (2022) si deve applicare anche alle misure complementari.

(4)In data 24 giugno 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1804, che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 conformemente alla UNSCR 2699 (2023). La decisione (PESC) 2024/1804 sostituisce l'embargo mirato sulle armi, relativo ad armi e a materiale connesso, da applicare a determinate persone ed entità, con l'embargo sulle armi leggere, di piccolo calibro e munizioni, da applicare all'insieme del territorio di Haiti.

(5)Alcune delle modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2024/1804, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. .

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2309,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2309 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.È vietato:

a)fornire assistenza tecnica in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armi leggere e di piccolo calibro, dei loro componenti e accessori e munizioni, conformemente all'allegato della decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio (*1), nonché di armi da fuoco, di loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Consiglio (*2), direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti;

b)fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione degli articoli di cui alla lettera a), o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti.

2.Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), alle Nazioni Unite o ad una missione autorizzata dalle Nazioni Unite o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da o in coordinamento con tali entità e intesi esclusivamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

EurLex

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