IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/1795 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (1)
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (2) e il regolamento (UE) n. 359/2011 (3).
(2)In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC e del regolamento (UE) n. 359/2011, e al fine di agevolare l’azione umanitaria basata sui principi da parte di attori umanitari imparziali in Iran, il Consiglio ritiene che determinate organizzazioni e agenzie che agiscono da partner umanitari dell’Unione debbano essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati, per scopi esclusivamente umanitari in Iran. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione umanitaria.
(3)In data 24 giugno 2024, il Consiglio ha adottato la decisione 2024/1795/ PESC che modifica la decisione 2011/235/PESC. La decisione 2024/1795/PESC introduce eccezioni umanitarie alle misure restrittive nei confronti di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Iran.
(4)Poiché le modifiche in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 359/2011 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
1.Il divieto sancito dall’articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
2.Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
3.In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente interessata entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera concessa.
4.Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 o 3 entro 2 settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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