IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/2147.
(2)Il 27 novembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione sugli ultimi sviluppi in Sudan, in cui l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro ferma condanna dei continui combattimenti tra le forze armate sudanesi (SAF) e le forze di supporto rapido (RSF) e le rispettive milizie affiliate. Nella dichiarazione si sono inoltre deplorati la drammatica escalation di violenza e il tragico bilancio in termini di vite umane nel Darfur e in tutto il paese, nonché le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
(3)Il 22 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/384 (2) con cui ha adottato una prima serie di misure restrittive nei confronti di sei entità delle SAF e delle RSF responsabili di sostenere attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan.
(4)Il 1o marzo 2024 l’alto rappresentante, insieme al commissario per la Gestione delle crisi, ha condannato fermamente il recente divieto, imposto dalle autorità sudanesi de facto, di fornire assistenza umanitaria transfrontaliera dal Ciad verso il Sudan ai civili che soffrono per mano sia delle SAF che delle RSF, in flagrante violazione del diritto internazionale umanitario (DIU).
(5)Tenuto conto della gravità della situazione, sei persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2147,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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Istockphoto (by Getty Images)
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