IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/796.
(2)Le misure restrittive mirate contro gli attacchi informatici con effetti significativi che costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o i suoi Stati membri sono una delle misure previste nel quadro dell'Unione relativo a una risposta diplomatica comune alle attività informatiche dolose (pacchetto di strumenti della diplomazia informatica) e sono uno strumento fondamentale per prevenire, scoraggiare e contrastare tali attività.
(3)Le attività informatiche dolose contro le infrastrutture critiche o i servizi essenziali, anche attraverso l'uso di ransomware e wiper, il targeting delle catene di approvvigionamento e il ciberspionaggio, comprese le attività di furto di proprietà intellettuale, sono in aumento in termini di numero, frequenza e sofisticatezza. Con i loro effetti dirompenti e distruttivi, queste attività rappresentano una minaccia sistemica per la sicurezza, l'economia, la democrazia dell'Unione e la società in generale.
(4)L'uso delle operazioni informatiche che hanno consentito e accompagnato la guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina incide sulla stabilità e sulla sicurezza globali, rappresenta un notevole rischio di escalation e si somma all'aumento già significativo delle attività informatiche dolose al di fuori del contesto dei conflitti armati negli ultimi anni. I crescenti rischi di cibersicurezza e il panorama di minacce informatiche globalmente complesso, con il chiaro rischio di rapida propagazione di incidenti informatici da uno Stato membro all'altro e da paesi terzi all'Unione, richiedono inoltre misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2019/796.
(5)Nel quadro dell'azione dell'Unione duratura, mirata e coordinata contro gli autori di minacce informatiche persistenti, sei persone fisiche dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/796. Tali persone sono responsabili di attacchi informatici o vi erano coinvolte con effetti significativi che costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o i suoi Stati membri.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2019/796,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2019/796 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024…
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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