Regolamento Delegato (UE) 2024/1771 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Per specificare i dettagli dell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, è necessario determinare, sulla base della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i legami sulla cui base è opportuno includere in tale ambito le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati relativi a una particolare impresa di investimento, holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

(2)Per assicurare l’efficacia e la neutralità della vigilanza su base consolidata, è necessario stabilire criteri che permettano alle autorità competenti di determinare l’esistenza di legami di filiazione per tutti i gruppi di imprese di investimento nell’Unione.

(3)Onde tenere conto dei legami per la vigilanza su base consolidata, è opportuno includere le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dell’impresa madre nell’Unione in cui è stabilito il controllo, è esercitata un’influenza dominante oppure si rilevano una direzione unitaria o legami orizzontali.

(4)Per rispettare il principio di proporzionalità e, in particolare, per tenere conto della diversità delle dimensioni e dell’entità operativa delle imprese, è opportuno autorizzare un’impresa madre nell’Unione a escludere le piccole imprese dall’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale.

(5)A norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/34/UE, l’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere i casi in cui le entità del gruppo di imprese di investimento sono sottoposte a direzione unitaria. Onde determinare che tali entità sono sottoposte a direzione unitaria, le autorità competenti dovrebbero disporre di prove concrete dell’esistenza di un coordinamento efficace delle politiche finanziarie e gestionali di dette entità.

(6)A norma dell’articolo 22, paragrafo 7, lettere a) e b), della direttiva 2013/34/UE, l’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere i casi di legami orizzontali intercorrenti tra due entità, delle quali una non è una filiazione dell’altra e dove è pertanto impossibile determinare un’impresa madre nell’Unione. In tali casi è opportuno che l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di vigilanza del gruppo quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) determini l’entità che dovrebbe effettuare il consolidamento e che dovrebbe assumere il ruolo di impresa madre nell’Unione.

(7)Per un’applicazione efficace dei requisiti prudenziali a livello consolidato, è opportuno procedere, in linea generale, al consolidamento integrale di tutte le entità rientranti nell’ambito del consolidamento prudenziale. Se due imprese sono legate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, è opportuno applicare il consolidamento conformemente ai paragrafi 8 e 9 del medesimo articolo («metodo di aggregazione»).

(8)È necessario impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri. Pertanto, nel calcolare il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato di un gruppo di imprese di investimento, le imprese madri nell’Unione dovrebbero aggiungere i requisiti patrimoniali minimi permanenti di ciascuna impresa di investimento al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tale tipo di requisito patrimoniale, in particolare le società di gestione del risparmio, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

(9)I dati consolidati sulle spese derivanti dall’applicazione della disciplina contabile pertinente non sono sempre disponibili. Per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali ai fini del consolidamento prudenziale, un’impresa madre nell’Unione dovrebbe pertanto calcolare l’importo delle spese necessarie al gruppo di imprese di investimento sommando le spese dell’impresa madre nell’Unione e quelle delle entità consolidate sotto il profilo prudenziale in tale gruppo e, se non già inclusi nei costi delle imprese di investimento, i costi degli agenti collegati.

(10)I cambiamenti, compresi i mutamenti dei modelli aziendali o le fusioni e le acquisizioni, possono comportare variazioni significative delle spese fisse generali previste. Pertanto, per determinare i requisiti di fondi propri sulla base delle spese fisse generali, occorre stabilire soglie oggettive per tali spese previste.

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EurLex

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