IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)È necessario ottimizzare e agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, compreso il terrorismo. In particolare, un rapido accesso alle informazioni finanziarie è essenziale per condurre indagini penali efficaci e reperire e successivamente confiscare con successo gli strumenti e i proventi di reato, soprattutto nel quadro delle indagini sulla criminalità organizzata e la cibercriminalità.
(2)La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) consente alle autorità designate dagli Stati membri tra le loro autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati di accedere e consultare le informazioni relative ai conti bancari, con riserva di determinate garanzie e limitazioni. La direttiva (UE) 2019/1153 definisce le informazioni sui conti bancari come determinate informazioni contenute nei meccanismi automatici centralizzati posti in essere dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali meccanismi automatici centralizzati sono definiti nella direttiva (UE) 2019/1153 come registri centralizzati dei conti bancari.
(3)Le autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/1153 devono includere quantomeno gli uffici per il recupero dei beni e possono comprendere anche le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione, nella misura in cui sono competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale. A norma di tale direttiva, tali autorità competenti hanno il potere di accedere e di consultare direttamente soltanto il registro centralizzato dei conti bancari dello Stato membro che le ha designate.
(4)La direttiva (UE) 2024/ 1640 o del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che sostituisce la direttiva (UE) 2015/849 mantenendo le caratteristiche principali del sistema da essa istituito, stabilisce inoltre che i meccanismi automatici centralizzati siano interconnessi tramite il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB), che deve essere sviluppato e gestito dalla Commissione. Tuttavia, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1640 solo le unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units — FIU) continuano ad avere accesso diretto ai meccanismi automatici centralizzati, anche attraverso il SIRCB.
(5)Tenuto conto della natura transfrontaliera della criminalità organizzata, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro, come pure dell’importanza di disporre di informazioni finanziarie pertinenti per contrastare i reati gravi, anche mediante il reperimento, il congelamento e la confisca tempestivi dei beni acquisiti in modo illegale laddove possibile e opportuno, le autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/1153 dovrebbero poter accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso il SIRCB.
(6)Le garanzie e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/1153 dovrebbero applicarsi anche alla facoltà di accesso e di consultazione delle informazioni sui conti bancari attraverso il SIRCB. Tali garanzie e limitazioni riguardano le autorità che hanno la facoltà di accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, le finalità per le quali l’accesso e la consultazione possono essere consentiti, le tipologie di informazioni accessibili e consultabili, in linea con il principio di minimizzazione dei dati, i requisiti applicabili al personale delle autorità competenti designate ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153, la sicurezza dei dati e la registrazione degli accessi e delle consultazioni.
(7)L’accesso delle autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/1153 alle informazioni sui conti bancari a livello transfrontaliero attraverso il SIRCB si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri derivante dal rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti procedurali, compresi il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa nonché i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle sanzioni, nonché i diritti e i principi fondamentali previsti dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e nelle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
(8)I registri delle operazioni forniscono informazioni fondamentali per le indagini penali. Tuttavia, le indagini finanziarie sono ostacolate dal fatto che gli enti finanziari e gli enti creditizi, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, forniscono alle autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati registri delle operazioni in diversi formati, che non sono immediatamente utili per l’analisi. La natura transfrontaliera della maggior parte delle indagini sui reati gravi, la disparità dei formati utilizzati per fornire le registrazioni delle operazioni e le difficoltà di trattamento di tali dati ostacolano lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e lo sviluppo di indagini finanziarie transfrontaliere. Al fine di migliorare la capacità delle autorità competenti di effettuare indagini finanziarie, la presente direttiva stabilisce misure volte a garantire che gli enti finanziari e gli enti creditizi in tutta l’Unione, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, forniscano registrazioni delle operazioni in un formato facile da trattare e analizzare da parte delle autorità competenti.
(9)Le condizioni e le procedure in base alle quali le autorità competenti possono richiedere le registrazioni delle operazioni agli enti finanziari e gli enti creditizi sono disciplinate dalle norme procedurali stabilite dal diritto nazionale. L’armonizzazione delle disposizioni tecniche per la fornitura delle registrazioni delle operazioni da parte degli enti finanziari e degli enti creditizi su richiesta delle autorità competenti non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali e le garanzie nazionali in base alle quali le autorità competenti possono richiedere le registrazioni delle operazioni.
(10)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per la fornitura di registrazioni delle operazioni agli enti finanziari e gli enti creditizi, nonché alle autorità competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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