Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione ricomprende uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia privo di controllo alle frontiere interne, in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure opportune per quanto concerne il controllo alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

(2)La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell’Unione. È importante che il normale funzionamento e consolidamento di tale spazio, basato sulla fiducia e la solidarietà, sia un obiettivo comune dell’Unione e degli Stati membri che hanno convenuto di parteciparvi. A tale riguardo, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe essere eccezionale e utilizzato soltanto in ultima istanza, se del caso previa consultazione e cooperazione tra gli Stati membri interessati e la Commissione in quanto custode dei trattati.

(3)Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen) (4) detta norme sulla circolazione delle persone da e verso lo spazio senza controllo alle frontiere interne («spazio Schengen») e tra Stati membri facenti parte dello spazio Schengen.

(4)Negli ultimi anni lo spazio Schengen ha subito sfide senza pari che per natura non sono circoscrivibili al territorio di un solo Stato membro. Tali sfide hanno dimostrato che il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l’azione congiunta e coordinata degli Stati membri e a livello dell’Unione. Hanno inoltre evidenziato le lacune del regime di funzionamento dello spazio Schengen alle frontiere esterne come alle frontiere interne e la necessità di creare un quadro più forte e solido per poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide cui fa fronte lo spazio Schengen, al fine di rafforzare la fiducia e la solidarietà reciproche e di garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all’atto di attraversare le frontiere interne, consentendo nel contempo agli Stati membri di rispondere con efficacia alle sfide a cui fanno fronte.

(5)Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne e dell’intera Unione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L’Unione apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie dell’Unione competenti e la gestione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen istituito dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (5). Occorre rafforzare le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emerse di recente alle frontiere esterne.

(6)La gestione europea integrata delle frontiere è basata sul modello di controllo dell’accesso a quattro livelli di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il controllo di frontiera, comprese le misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, costituisce un elemento fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere. Al fine di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, gli Stati membri, insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, dovrebbero attuare la gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell’accesso a quattro livelli.

(7)La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le minacce per la salute pubblica possono esigere norme uniformi in materia di restrizioni di viaggio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si recano nell’Unione. Far fronte a queste minacce con misure incoerenti e divergenti alle frontiere esterne ha un’incidenza negativa sul funzionamento dell’intero spazio Schengen, toglie prevedibilità a chi viaggia dai paesi terzi e riduce i contatti interpersonali con i cittadini di quei paesi. Per preparare lo spazio Schengen a sfide future di portata paragonabile alla pandemia di COVID-19, è opportuno istituire un nuovo meccanismo che consenta l’adozione e la revoca, in modo tempestivo, di misure coordinate a livello dell’Unione. Il nuovo meccanismo alle frontiere esterne dovrebbe applicarsi in caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che comporti una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, riconosciuta dalla Commissione a livello di Unione, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

(8)In caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, il meccanismo dovrebbe prevedere l’adozione di un regolamento di esecuzione che stabilisca restrizioni temporanee di viaggio, in particolare restrizioni all’entrata e restrizioni minime temporanee di carattere sanitario, e le condizioni per la loro revoca. Considerata la natura politicamente sensibile di tali restrizioni che incidono sul diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per l’adozione di un regolamento di esecuzione («regolamento di esecuzione»), su proposta della Commissione.

(9)È importante che, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, sia sempre permesso di entrare nel territorio dell’Unione ai cittadini dell’Unione e ai cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, come ai relativi familiari. Anche a chi soggiorna nell’Unione dovrebbe essere sempre permesso di fare ritorno nell’Unione, in particolare nello Stato membro in cui soggiorna legalmente. Il regolamento di esecuzione dovrebbe stabilire restrizioni minime temporanee di carattere sanitario alle quali tali persone potrebbero essere soggette. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi residenti legalmente in Irlanda, gli Stati membri dovrebbero, su base reciproca, consentire a tali residenti di ritornare in Irlanda transitando nel territorio degli Stati membri. L’Irlanda è invitata ad allineare la sua politica nazionale alle restrizioni di viaggio verso l’Unione europea. Il regolamento di esecuzione dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari a garantire restrizioni di viaggio effettive, mirate, non discriminatorie e proporzionate all’evoluzione della situazione epidemiologica. Dovrebbe individuare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’entrata e stabilire le condizioni alle quali dovrebbe essere possibile, in via eccezionale, imporre restrizioni di viaggio a tali viaggiatori. Inoltre, o in alternativa, il regolamento di esecuzione dovrebbe determinare le aree geografiche o i paesi terzi dai quali dovrebbe essere possibile sottoporre i viaggi a misure specifiche e stabilire una procedura per il riesame periodico della situazione e delle restrizioni di viaggio, in base a una metodologia oggettiva e a criteri oggettivi applicabili a tale procedura, inclusa, in particolare, la situazione epidemiologica. Il regolamento di esecuzione potrebbe specificare a quali condizioni sarebbe possibile viaggiare, ad esempio test, quarantena, autoisolamento o qualsiasi altra misura opportuna come l’obbligo di compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri o di utilizzare altro strumento di tracciamento dei contatti, tenendo conto in particolare dei sistemi dell’Unione sviluppati per agevolare la circolazione in condizioni di sicurezza, come i sistemi di certificazione digitale. All’occorrenza il regolamento di esecuzione potrebbe altresì istituire un meccanismo che permetta di adottare misure supplementari in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica in una o più aree geografiche.

(10)L’efficacia delle restrizioni di viaggio verso l’Unione si basa sull’applicazione di norme uniformi ai paesi terzi e ai cittadini di paesi terzi. L’applicazione di norme uniformi mediante il regolamento di esecuzione dovrebbe garantire la tutela della salute pubblica e quindi preservare il funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Gli Stati membri potrebbero adottare restrizioni temporanee di carattere sanitario e altre restrizioni correlate più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione, a condizione che tali restrizioni non abbiano un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Inoltre, gli Stati membri potrebbero adottare restrizioni di viaggio in assenza di un regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione dovrebbe tenere conto della situazione specifica dei paesi o territori d’oltremare di cui all’articolo 355, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed elencati nel relativo allegato II.

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