Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva definisce un quadro giuridico completo, che la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha ulteriormente rafforzato affrontando i rischi emergenti e aumentando la trasparenza della titolarità effettiva. Nonostante i risultati ottenuti nell’ambito di tale quadro giuridico, l'esperienza ha dimostrato che la direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe essere ulteriormente migliorata per mitigare adeguatamente i rischi e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione per scopi criminosi, nonché per migliorare l'integrità del mercato interno.

(2)Dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2015/849 sono stati individuati vari settori in cui sussisterebbe la necessità di modifiche al fine di garantire la necessaria resilienza e la capacità del sistema finanziario dell'Unione di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(3)Nell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 sono state individuate differenze significative nelle pratiche e negli approcci adottati dalle autorità competenti in tutta l'Unione, nonché la mancanza di meccanismi sufficientemente efficaci per la cooperazione transfrontaliera. È pertanto opportuno definire obblighi più chiari che dovrebbero contribuire ad agevolare la cooperazione in tutta l'Unione, consentendo nel contempo agli Stati membri di tenere conto delle specificità dei rispettivi sistemi nazionali.

(4)La presente direttiva fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). La presente direttiva e i regolamenti (UE) 2023/1113 (6) (UE) 2024/ 1624 (7) e (UE) 2024/ 1620 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio costituiranno insieme il quadro giuridico che disciplina gli obblighi in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT, compresa l'istituzione di un'autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA).

(5)Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate a livello dell'Unione che non tengono conto del coordinamento e della cooperazione internazionali avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese a livello internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e alle successive modifiche di tali standard.

(6)Le minacce, i rischi e le vulnerabilità specifici legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che colpiscono taluni settori economici a livello nazionale diminuiscono la capacità degli Stati membri di contribuire all'integrità e alla solidità del sistema finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri, una volta individuati tali settori e rischi specifici, di decidere di applicare gli obblighi in materia di AML/CFT a settori aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regolamento (UE) 2024/1624 Al fine di preservare l'efficacia del mercato interno e del sistema di AML/CFT dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado, con il sostegno dell'AMLA, di valutare se l'applicazione prevista da parte degli Stati membri degli obblighi in materia di AML/CFT ad altri settori sia giustificata. Nei casi in cui, in relazione a settori specifici, gli interessi dell'Unione siano conseguiti al meglio intervenendo a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro che intende applicare gli obblighi in materia di AML/CFT a tali settori della sua intenzione di agire a livello dell'Unione e lo Stato membro dovrebbe astenersi dall'adottare le misure nazionali previste, salvo che non siano intese ad affrontare un rischio urgente.

(7)Alcune categorie di soggetti obbligati sono soggette a obblighi di licenza o a requisiti normativi per la prestazione dei loro servizi, mentre per altre categorie di operatori l'accesso alla professione non è regolamentato. Indipendentemente dal quadro che si applica all'esercizio della professione o dell'attività, tutti i soggetti obbligati agiscono in qualità di custodi del sistema finanziario dell'Unione e devono sviluppare competenze specifiche in materia di AML/CFT per svolgere tale compito. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire formazione alle persone che desiderano accedere alla professione di tali soggetti per consentire loro di svolgere le loro funzioni. Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione, ad esempio, l'inclusione di corsi in materia di AML/CFT nell'offerta accademica collegata a tali professioni o la cooperazione con le associazioni professionali per formare a tali professioni le persone agli esordi.

(8)Qualora i soggetti obbligati non siano soggetti a specifici obblighi di licenza o di registrazione, gli Stati membri dovrebbero predisporre sistemi che consentano ai supervisori di conoscere con certezza l'entità della popolazione sottoposta alla loro supervisione al fine di garantire l'adeguata supervisione di tali soggetti obbligati. Ciò non significa che gli Stati membri debbano imporre obblighi di registrazione specifici in materia di AML/CFT qualora ciò non sia necessario per l'identificazione dei soggetti obbligati, come avviene ad esempio quando la registrazione ai fini dell'IVA consente l’identificazione degli operatori che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di AML/CFT.

(9)I supervisori dovrebbero assicurarsi che le persone che gestiscono effettivamente attività di cambiavalute, di uffici per l'incasso di assegni, di prestatori di servizi relativi a società o trust o di prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi, nonché società di partecipazione miste finanziarie, soddisfino requisiti di onorabilità e agiscano con onestà e integrità e dispongano delle conoscenze e competenze necessarie per svolgere le loro funzioni. È opportuno che i criteri per stabilire il soddisfacimento di tali requisiti da parte di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare detti soggetti dall'essere sfruttati per scopi criminosi ad opera dei loro dirigenti o titolari effettivi. Al fine di promuovere un approccio comune alla verifica da parte dei supervisori del fatto che la dirigenza e i titolari effettivi dei soggetti obbligati soddisfino tali requisiti, l'AMLA dovrebbe emanare orientamenti sui criteri per valutare i requisiti di onorabilità, di onestà e di integrità e i criteri per valutare le di conoscenze e competenze.

(10)Per valutare se le persone che ricoprono una funzione dirigenziale nei soggetti obbligati, o che in altro modo li controllano, siano adeguate all'incarico, qualsiasi scambio di informazioni in merito alle condanne penali dovrebbe essere effettuato conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (9) e alla decisione 2009/316/GAI del Consiglio (10). Inoltre, i supervisori dovrebbero poter accedere a tutte le informazioni necessarie per verificare le conoscenze e le competenze degli alti dirigenti, nonché la loro onorabilità, onestà e integrità, comprese le informazioni disponibili attraverso fonti affidabili e indipendenti.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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